Sulla G.U. 185 del 9.8.2016 è stato pubblicato il DPCM 7 luglio 2016 che ha apportato modificazioni al DPCM 23.4.2010, in particolare introducendo l'articolo 6 bis all'originario testo, l'articolo 6 bis viene titolato "Semplificazione degli adempimenti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille"; ad oggi non risultano aggiornate le informazioni presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate né quelle presenti sul sito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le modificazioni, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del DPCM 7 luglio 2016, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2017.
La richiesta di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (quella che si invia entro giugno alla DRE da parte delle Associazioni di volontariato) presentata per il 2016 esplica effetti anche per gli anni successivi. Quindi nel 2017 non sarà più da presentarsi né la richiesta di iscrizione negli elenchi né la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (comma 1 art. 6 bis). La sola dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà perde efficacia nel caso di sostituzione del legale rappresentante e, in questo caso, il nuovo rappresentante deve trasmettere una nuova dichiarazione con la data di nomina e di quella di iscrizione all'ente della ripartizione del contributo (comma 3).
Se nulla è variato, incluso il legale rappresentante, non vi è alcun adempimento da porre in essere, l'Agenzia delle Entrate formerà entro il 31 marzo gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ente dovrà verificare di essere inserito negli elenchi stessi, eventuali correzioni di errori o variazioni possono essere richieste dal legale rappresentante dell'ente entro il 20 maggio presso la D.R.E. competente.
Il DPCM 7 luglio 2016 apporta inoltre modificazioni all'articolo 12 del DPCM 23.4.2010, in materia di rendicontazione delle somme ricevute a titolo di 5 per mille; in sostanza gli obblighi relativi al rendiconto possono così essere sintetizzati:
Si rammenta che ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 del DPCM 23.4.2010 le somme ricevute a titolo di 5 per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5 per mille, essendo tali somme erogate ai fini di utilità sociale.
Il DPCM 7 luglio 2016 introduce inoltre all'articolo 13 del DPCM 23.4.2010 un'ulteriore causa di recupero delle somme corrisposte, e cioè quella consistente nell'accertamento che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario (introduzione della lettera a/bis al comma 1 dell'articolo 13); viene altresì modifcato il comma 3 dell'articolo 13, prevedendo che il recupero del contributo comporta l'obbligo per l'ente di riversarlo all'erario entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, rivalutando l'importo con gli indici Istat e maggiorato degli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione del contributo stesso; ove non si provveda al riversamento del contributo, maggiorato di quanto sopra detto, viene disposto il recupero coattivo, restando comunque salva l'applicazione di sanzioni penali ed amministrative (nelle linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali viene indicato che nel caso di dichiarazioni mendaci il Ministero trasmette altresì gli atti all'autorità giudiziaria).