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Lunedì 4 aprile 2016

5 per mille 2016 per enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche

a cura di: Studio Valter Franco



Anche per il 2016 è prevista la possibilità di destinare una quota del 5 per mille dell'Irpef a finalità di interesse sociale, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2015; occorre osservare che l'istituto del 5 per mille, a seguito delle disposizioni della Legge di Stabilità 2015, è divenuto definitivo e non beneficio da confermarsi annualmente.

Di seguito un riepilogo degli adempimenti e della procedura da seguire per gli enti di volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, in base ai chiarimenti forniti con la Circolare 13/E del 26.03.2015 , chiarimenti che hanno validità anche per gli anni successivi.

La domanda di ammissione deve essere presentata annualmente, con trasmissione telematica; per il 2016 l'apertura del canale telematico viene indicata dal 31 marzo 2016 e sino al 9 maggio 2016.

Adempimenti Enti del Volontariato e ASD

31 marzo 2016 Apertura della procedura di iscrizione 09 maggio 2016 Termine per l'iscrizione telematica per gli enti del volontariato e ASD 14 maggio 2016 Prima pubblicazione degli elenchi da parte dell'agenzia delle entrate 20 maggio 2016 Termine per la correzione di errori di iscrizione nell'elenco degli enti del volontariato e ASD 25 maggio 2016 Pubblicazione da parte dell'agenzia delle entrate degli elenchi definitivi a seguito della correzione di errori di cui al punto precedente 30 giugno 2016 Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti del volontariato e delle ASD (a mezzo pec o raccomandata a.r. per gli enti di volontariato / qualora si invii a mezzo pec nell'oggetto occorrerà indicare "dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2016" - a mezzo raccomandata a.r. al coni per le associazioni sportive)

Il paragrafo 3.4 la circolare indica che nel caso in cui la domanda non sia stata regolarmente presentata nei termini, non sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva o a quest'ultima non sia stata allegata copia del documento di identità, è possibile sanare tali situazioni entro e non oltre il 30/9/2016, presentando la documentazione omessa od integrando quella presentata e versando una sanzione di 250 euro (mod. F24 con codice tributo 8115), la sanzione non può essere compensata con altri crediti relativi a tributi/contributi. Visualizza la scheda sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre si rammenta l'obbligo di rendicontazione, da redigere ed eventualmente inviare entro un anno dalla ricezione delle somme; circa tale obbligo si rinvia, per gli enti di volontariato, a quanto indicato nel sito del Ministero del Lavoro.

Rag. Valter Franco

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