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Giovedì 23 giugno 2011

Accertamento sintetico (compreso il redditometro) Diventa più facile la difesa dal «sintetico»

a cura di: mercurio&partners


Ai fini della difesa dall'accertamento sintetico (redditometro compreso) si potrà tenere conto del «reddito finanziario disponibile».
Inoltre, i risultati dell'accertamento sintetico puro (o "spesometro") non si potranno sommare a quelli del redditometro. Sono questi due rilevanti aspetti che emergono dalle risposte contenute nella circolare 28E/ dell'agenzia delle Entrate, in tema di accertamento sintetico. Il principio in base al quale muove quest'ultimo (redditometro compreso) è che le spese sostenute nell'anno dal contribuente si presumono finanziate con il reddito del medesimo periodo. Nel concetto di spese sostenute nell'anno si comprendono le spese sia ordinarie sia straordinarie, come quelle relative all'acquisto di un immobile (altro aspetto confermato dalla circolare), al netto dell'eventuale mutuo o finanziamento. Con riferimento alle rate del mutuo o del finanziamento, la circolare precisa che anche queste rileveranno come spese sostenute nell'anno. L'aspetto, però, più rilevante del documento in tema di accertamento sintetico è quello in cui viene affermato che il contribuente potrà difendersi considerando anche il reddito finanziario disponibile. Si tratta di una questione più volte segnalata su queste pagine, che deriva dal fatto che la norma pone un confronto non sempre omogeneo, tra la spesa, effettivamente sostenuta, e il reddito. Quest'ultimo molte volte non esprime quanto effettivamente è stato incassato e, quindi, la reale capacità di spesa del soggetto. Basti pensare a taluni redditi fondiari, ai redditi di capitale, ma soprattutto al reddito d'impresa, dove, oramai, per effetto di una quasi infinita serie di variazioni in aumento o in diminuzione, quanto dichiarato dal contribuente non rappresenta più la sua effettiva capacità contributiva e, quindi, la sua capacità di spesa. Nella circolare di ieri, la domanda che viene posta riguarda la rateizzazione di una plusvalenza patrimoniale, facendo quindi riferimento al reddito d'impresa. Nella risposta, le Entrate affermano che il contribuente potrà considerare il «reale reddito finanziario disponibile», considerando che la norma stabilisce che si può tenere conto anche di redditi legalmente esclusi dalla base imponibile. Viene fatto l'esempio (non riguardante il reddito d'impresa) di una persona fisica che dichiara per gli immobili di interesse storico/artistico la sola rendita catastale in luogo del canone riscosso. In sostanza, l'Agenzia si rende conto che in molte situazioni il reddito dichiarato è un reddito figurativo, per cui quando quest'ultimo risulta più basso rispetto alle spese sostenute verrà considerato quanto il contribuente ha effettivamente incassato, al di là di quanto è stato dichiarato. Il fatto è che sarà molto più difficile considerare il concetto di reddito finanziario disponibile per redditi "complessi", come quelli d'impresa. Non è solo un problema di plusvalenze, minusvalenze o ammortamenti: è tutto il reddito, infatti, che viene determinato secondo un criterio diverso, che è quello di competenza; criterio che non ha nulla a che fare con quanto è stato pagato o incassato nell'anno. La circolare 28/E contiene anche una risposta importante circa il rapporto tra redditometro e sintetico "puro". In passato, i due metodi si potevano sommare. Ora, per effetto delle modifiche del 2010, viene affermato che i risultati del sintetico puro (o "spesometro"), basato sulle spese effettive, e quelli del redditometro risultano alternativi. Dott. Francesco Mercurio

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