Il metodo previsionale
In alternativa all'applicazione del metodo storico è sempre facoltà del contribuente commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza (c.d. "metodo previsionale").
La previsione deve considerare l'imposta dovuta per l'anno in corso, al netto delle detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto: per ricalcolare l'acconto con il metodo previsionale si deve quindi considerare la situazione reddituale completa. Per le persone fisiche, in particolare, la previsione dell'IRPEF dovuta non potrà limitarsi alla quantificazione dei redditi (di lavoro, professionali o d'impresa) ma dovrà considerare anche gli oneri deducibili o detraibili, le detrazioni, i crediti d'imposta e le eventuali ritenute subite.
Ricordiamo che, in caso di errore nella stima/previsione, con conseguente versamento inferiore a quanto effettivamente dovuto in sede di liquidazione delle imposte calcolate sul reddito 2010, sulle somme non versate si applicherà la sanzione del 30% oltre ad interessi.
Quando il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l'errore mediante ravvedimento operoso (il ravvedimento operoso non è però ammesso per i contributi INPS), versando l'ulteriore acconto dovuto e con riduzione della sanzione:
Se invece il contribuente non sanasse il mancato versamento dell'acconto mediante ravvedimento operoso, la predetta sanzione del 30% potrà comunque essere ridotta:
ad un terzo (10%) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica (ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973); ai due terzi (20%) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale (ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973). Dott. Riccardo Albanesi