In particolare, i giudici contabili lucani si sono occupati della recente evoluzione legislativa in tema di utilizzo dei proventi rinvenienti dalle sanzioni alla violazione del codice della strada e, quindi, in un ottica evolutiva, ma coerente con le disposizioni legislative, hanno ritenuto ammissibili, come già riportato sopra, la loro utilizzazione anche per il potenziamento dei software per le Z.T.L., per le armi in dotazioni del Corpo, per i personal computer in dotazione al Comando, per i pass cartacei per i disabili e per le altre dotazioni tecniche in uso per gli agenti di polizia locale.
In materia, giova richiamare la disciplina applicabile, cioè l'articolo 208 del Codice della strada, intitolato Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, che al comma 4 recita:
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.