Premessa
Fin dal Trattato di Roma del 1957, la creazione di un regime di garanzia della libertà di concorrenza nel mercato interno si qualifica quale obiettivo necessario. per uno "sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche.."
Di converso, gli Stati membri hanno accettato (e tuttora accettano) di limitare i propri poteri con riguardo ad azioni di sostegno a favore delle imprese, per lasciar spazio ad una politica comunitaria regolatrice della distribuzione degli aiuti, in modo equo e proporzionale, in tutto il mercato interno.. Scelta che non può certo considerarsi priva di effetti, dal momento che le conseguenze di tale decisione. si ripercuotono nel tessuto economico-sociale di ogni Stato; valga, a tal proposito, richiamare l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (o "TFUE") che qualifica come "incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza."
Conseguentemente, la disciplina relativa agli aiuti di Stato. ha sempre destato un notevole interesse in quanto coinvolge, con ruoli diversi, più soggetti: gli Stati membri in primo luogo, le Amministrazioni locali e regionali secondariamente ed, infine, le imprese potenzialmente beneficiarie.
Cio' posto, non tutti i sussidi alle imprese sono considerati incompatibili: la Commissione ha previsto, infatti, un articolato sistema di verifica e di controllo ex ante (aiuti di Stato soggetti all'obbligo di notifica.) ed ex post (esenzioni per categoria.ed aiuti di entità minore), attuativo degli articoli 87, paragrafi 2 e 3, ed 88 del "TCE" nella parte in cui si definiscono gli aiuti compatibili con il regime comunitario.
In particolare e per ciò che in questa sede interessa, la compatibilità delle agevolazioni nell'ambito de minimis viene sancita.dal Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, che, richiamando le precedenti comunicazioni della Commissione 92/C 213/02 e 96/C 68/06, considera ope legis non significativi gli aiuti di importanza minore, laddove mantenuti all'interno del massimale previsto, per i loro effetti sulla concorrenza.
Si può quindi comprendere, alla luce di quanto brevemente esposto, come le regole che definiscono le modalità di calcolo di tale "massimale" rappresentino un aspetto particolarmente delicato del Regolamento stesso e, nonostante nel tempo si siano susseguiti interventi volti ad integrare e modificare quanto già disposto, continuino a persistere dubbi e perplessità su importanti aspetti applicativi per i quali si rimanda al prosieguo della trattazione.
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Dott. Massimo De Nardi