Martedì 19 dicembre 2006
ALLARGAMENTO U.E.: NOVITA' ELENCHI INTRASTAT
a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
A decorrere dal 1 gennaio 1993 i soggetti che effettuano scambi commerciali con Paesi appartenenti all'Unione Europea sono tenuti alla compilazione degli elenchi periodici riepilogativi degli acquisti e delle cessioni effettuati nel periodo di riferimento (mese, trimestre, anno).
La periodicità di presentazione degli elenchi è stabilita in base al volume delle operazioni intracomunitarie registrate nel corso dell’anno precedente. La tabella indica volumi e periodicità ad essi riferibile:
Ammontare
Periodicità di presentazione
Termine di presentazione
acquisti
cessioni
da 0 a 150.000 euro
da 0 a 40.000 euro
annuale
31 gennaio anno successivo
non previsto
da 40.000 a 200.000 euro
trimestrale
fine mese successivo a ciascun trimestre
oltre 150.000 euro
oltre 200.000 euro
mensile
20 del mese successivo
Dal 1 gennaio 2007 anche Bulgaria e Romania diverranno a tutti gli effetti membri dell’Unione Europea: a partire da tale data tutte le operazioni commerciali effettuate con questi paesi saranno soggette alle regole comunitarie e nazionali dei rispettivi paesi membri dell’U.E riguardanti il commercio intracomunitario dei beni e dei servizi.
Nei prossimi giorni si attende un adeguamento della normativa italiana (attraverso un decreto) sia per la formalizzazione dei codici identificativi IVA di Bulgaria e Romania necessari per la compilazione dei modelli Intrastat, sia per una eventuale una rivisitazione, a favore del contribuente, dei volumi quantitativi delle operazioni per la presentazione dei modelli.
In base alle regole emanate per il precedente allargamento a 25 paesi dell’U.E. si ritiene che gli operatori economici che nel 2006 hanno effettuato scambi intracomunitari ed inoltre scambi con Bulgaria e Romania dovranno tenere conto anche delle operazioni effettuate con questi paesi al fine di stabilire la periodicità di presentazione degli elenchi. Invece gli operatori che inizieranno dal primo gennaio 2007 ad avere rapporti commerciali intracomunitari, esclusivamente per effetto dell’allargamento, dovranno basarsi su un regime presuntivo per la presentazione degli elenchi.
Segnaliamo comunque che, in attesa del provvedimento normativo ufficiale, è già possibile controllare la validità dei codici identificativi IVA di imprese bulgare e rumene sul sito internet della Comunità Europea
Altre informazioni sull’adesione alla UE di Bulgaria e Romani sono disponibili on line
Dott. Riccardo Albanesi
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