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Giovedì 5 dicembre 2019

Analisi di convenienza per il regime forfettario

a cura di: AteneoWeb S.r.l.


In prossimità della fine dell'anno 2019 i contribuenti dovranno valutare la convenienza del regime forfetario per le attività di impresa o professionali svolte individualmente.
Il regime forfettario è stato introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n.190).
Possono accedere a tale regime le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che nel 2019 abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.

Non possono mai avvalersi del regime forfettario:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
c) i soggetti che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni immobiliari o di mezzi di trasporto nuovi
d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;
d-bis) i soggetti la cui attività d'impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:

sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due anni precedenti

Il disegno di legge di bilancio 2020 prevede l'esclusione dal regime per coloro che nel 2019 hanno percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati (artt. 49-50 del Testo Unico) per un importo superiore a 30.000 euro e che hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o assimilati per un importo superiore a 20.000 euro.

La valutazione della convenienza del regime forfettario può rivelarsi complessa e richiede di considerare diversi fattori (incidenza costi/ricavi, presenza di altri redditi e detrazioni).
In primo luogo occorre prendere in considerazione il livello di tassazione:

15 % (5% nei primi 5 anni di attività) nel regime forfettario dal 23% al 43%, più le addizionali regionali e comunali (e, in alcuni casi, l'IRAP), nel regime ordinario

In secondo luogo si deve tenere conto delle modalità di determinazione dell'imponibile:

forfettaria/sintetica nel regime forfettario, con applicazione di una determinata percentuale al fatturato, diversa a seconda del settore (codice ATECO) di attività analitica (ricavi - costi) nel regime ordinario

Può succedere che il reddito calcolato forfettariamente sia superiore a quello effettivo, facendo venire meno la convenienza del regime agevolato in caso di redditi vicini allo zero o negativi. Il diverso metodo di determinazione ha effetto anche sulla gestione previdenziale, in quanto i contributi sono calcolati sul reddito d'impresa o professionale come risulta dal regime applicato.

Ai forfettari iscritti alla gestione INPS artigiani o commercianti la norma consente di ottenere una riduzione del 35% dei contributi da versare (con conseguente riduzione del trattamento pensionistico futuro), previa presentazione di un'apposita domanda all'INPS (entro il 28 febbraio di ogni anno).

Un ulteriore aspetto da considerare è la possibilità di usufruire delle detrazioni e delle deduzioni previste dal TUIR: queste ultime non possono essere utilizzate per ridurre l'imponibile o l'imposta sostitutiva prevista dal regime forfetario. Perciò, in assenza di altri redditi assoggettabili all'IRPEF, non è possibile beneficiarne.

Per quanto riguarda gli adempimenti IVA, i forfettari sono esonerati dall'obbligo di applicare l'imposta sui corrispettivi. Questo permette loro di offrire prezzi più competitivi nei confronti dei consumatori finali o, in alternativa, di tramutare l'IVA in corrispettivo (allineando i prezzi a quelli dei concorrenti in regime ordinario). Dal lato degli acquisti, tuttavia, i contribuenti forfettari scontano l'indetraibilità dell'IVA, con conseguente aumento dei costi e la necessità, in caso di passaggio al regime forfetario, di rettificare l'IVA detratta sulle rimanenze e sui beni ammortizzabili posseduti da meno di 5 anni (10 in caso di immobili).
Infine, l'adozione del regime forfetario comporta senza dubbio minori adempimenti amministrativi e contabili (esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, dell'esterometro, dalle liquidazioni trimestrali e dall'obbligo della fatturazione elettronica).
La scelta di convenienza richiede quindi un'analisi specifica della situazione del cliente. Il regime forfettario è quello naturale per i soggetti in possesso dei requisiti, ma è possibile optare per il regime di contabilità semplificata, senza l'applicazione del vincolo triennale di permanenza nel regime (risoluzione Agenzia Entrate 64/E del 14 settembre 2018).

Per agevolare l'analisi abbiamo pubblicato (in versione XLS e CLOUD) FLAT TAX 2020, test di convenienza.
Il programma stima, in modo semplice e intuitivo ma senza sacrificare la precisione dei risultati, il diverso trattamento fiscale previsto tra regime ordinario e regime forfetario (ex L. 190/2014) come risulta modificato dalla manovra di bilancio 2019 che prevede l'applicazione del regime forfettario a tutte le persone fisiche, imprese o professionisti, con ricavi o compensi fino a 65.000 euro con aliquote fisse diverse a seconda dell'ammontare dei ricavi.


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