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Giovedì 17 aprile 2014

Antieconomicità ko se il contribuente giustifica la ‘crisi'

a cura di: Dott. Attilio Romano


L'onere di fornire idonee spiegazioni sui risultati aziendali non tesi alla massimizzazione del profitto spetta al contribuente. In questi termini si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1839 del 29 gennaio 2014.
Tuttavia motivare le scelte imprenditoriali apparentemente non in linea con i criteri di economicità gestionale può delegittimare l'accertamento dell'ufficio. Con sentenza C.T.R. Puglia, n. 247/23/2013, sezione staccata di Lecce, i Giudici tributari hanno annullato la rettifica dell'erario basata su una ipotesi di comportamento contrario ai canoni dell'economia adottato dall'imprenditore che in sede processuale, ha ampiamente specificato, con validi argomenti, le ragioni della propria condotta connessa sostanzialmente ad una crisi settoriale.

Le giustificazioni del contribuente circa la ‘crisi' aziendale
L'onere della prova di non aver posto in essere un comportamento palesemente antieconomico ricadrebbe quindi a carico del contribuente che dovrebbe motivare le scelte imprenditoriali non finalizzate alla massimizzazione dei ricavi 1.
In mancanza di giustificazioni l'ufficio potrebbe eccepire che un dato comportamento economico nasconda una diversa realtà fattuale e rappresenti perciò un indizio di evasione d'imposta 2.
Ciò significa, dunque, che se il contribuente è in grado di dimostrare, in modo specifico che le differenze riscontrate tra quanto dichiarato ed i parametri presuntivi adottati dall'ufficio non sono dovute ad occultamento di corrispettivi 3, ma trovano valide ragioni economiche - e questo è evidente - la rettifica deve essere annullata, dovendo tuttavia il Giudice tributario individuare le ragioni per le quali ritiene che l'antieconomicità (presunta, N.d.A.) del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie 4.
Si questa linea interpretativa si pone la Sentenza n. 247/23/2013, depositata in data 11.11.2013, da C.T.R. Puglia, Sezione staccata di Lecce 5.

Vicenda processuale
Il Collegio di seconda istanza ha condiviso soluzione dei Giudici di prime cure perché il contribuente (società alberghiera) aveva adeguatamente giustificato la presunta antieconomicità della gestione d'impresa rilevata dall'ufficio competente che, oltre allo scostamento dei dati dichiarati rispetto ai ricavi determinati presuntivamente (studio di settore) aveva eccepito anche l'antieconomicità della gestione dell'impresa. In sostanza, la società aveva adeguatamente fornito le argomentazioni idonee a motivare la riduzione del fatturato dovuto essenzialmente ai seguenti fattori:

nell'anno 2004, era intervenuta una crisi generalizzata in atto a livello nazionale e locale, dovuta principalmente alla carenza, a qualsiasi livello istituzionale, di una seria programmazione, riguardante sia il comparto turistico che il comparto dei servizi in generale, nonché alla proliferazione di strutture di tipo Agrituristico e bed e breakfast; tra il 2000 ed il 2003, alcuni eventi quali l'epidemia SARS, la difficile situazione della sicurezza internazionale, e la sostanziale stagnazione di alcune importanti economie avevano determinato, per una battuta d'arresto all'espansione dei flussi turistici; il mutamento della tipologia di clientela e la crescita dell'offerta di ricettività locale avevano prodotto una diminuzione del fatturato; la scomparsa di alcuni importanti segmenti di mercato, quali il mercato della convegnistica (soprattutto legato alla farmaceutica) ed il mercato della banchettistica avevano determinato una contrazione degli affari.

La C.T.R. ha ritenuto, in defintiva, valide le argomentazioni del contribuente respingendo l'appello dell'Amministrazione finanziaria concludendo come "… i comportamenti della società risultano ampiamente giustificati al punto tale che, in assenza di prova contraria, nessun comportamento antieconomico appare imputabile alla società contribuente…"

Note:
1. Corte di Cassazione, sentenza n. 1839 del 29.01.2014; Corte di Cassazione, sentenza n. 22130/2013; Corte di Cassazione, n. 98/2003; n. 6337/2002, ibidem Corte di Cassazione, n. 26167/2011, cit.
2. Cfr. A. SACRESTANO, La crisi blocca l'antieconomicità, Il Sole 24 Ore, 11.11.2013
3. Corte di Cassazione, n. 8068/2010.
4. Corte di Cassazione, 8.7.2005, Sentenza n. 14428; 16.1.2009, n. 951. In allegato all'articolo si propone una bozza di ricorso contro gli avvisi di accertamento riferiti a presunta antieconomicità della gestione.
5. Cfr. A. SACRESTANO, La crisi blocca l'antieconomicità, op. cit.

Dott. Attilio Romano

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