Premessa
Il CNDCEC, quale Organismo di autoregolamentazione, ha approvato le regole tecniche (RT) nella seduta del 16 gennaio 2019, regole sottoposte a parere del Comitato di Sicurezza Finanziaria del 6 dicembre 2018(1).
"Al fine di consentire agli iscritti l'apprendimento e la corretta applicazione delle presenti regole tecniche il CNDCEC promuoverà specifiche attività di formazione in modalità e-learning nei prossimi sei mesi. Decorso tale periodo le regole tecniche saranno vincolanti per gli iscritti".
Quindi sino a tutto il primo semestre del 2019 l'applicazione delle regole tecniche non è vincolante per gli iscritti, i quali possono continuare ad operare con i metodi sinora applicati relativamente all'adeguata verifica della clientela ed alla valutazione del rischio.
In attesa della disponibilità delle attività di formazione si intende comunque procedere ad un'analisi della Regola Tecnica n. 2.
Pur essendo le RT vincolanti per gli iscritti dal 2° semestre 2019, già nell'immediato si suggerisce, nella valutazione del rischio connesso alla prestazione professionale, di avere riguardo alla tabella che segue, riportante prestazioni professionali a rischio "poco-abbastanza- molto significativo", precisando che, come indicato nel testo della RT "la rilevazione di un rischio non significativo si pone a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, DOVRA' COMUNQUE ESSERE SVOLTO DAL PROFESSIONISTA, in quanto la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio (art. 17, c. 3 D.lgs. 231/2007".
Valutazione del rischio inerente
Nella RT n. 2 si ha modo di leggere che per "rischio inerente si intende il rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi ed astratti".
La RT al paragrafo 2.1 riporta tabelle relative a prestazioni
Scala graduata per la valutazione del rischio inerente da applicare a ciascuno dei fattori
Valutazione del rischio specifico
Il rischio specifico deve essere valutato con riferimento al cliente ed alla prestazione professionale concretamente resa.
Rischio specifico "A" - aspetti connessi al cliente -
Utilizzando i punteggi da 1 a 4 relativamente agli aspetti connessi al cliente dovranno essere valutati, per ciascuno dei seguenti fattori
Rischio specifico "B" - aspetti connessi alla prestazione professionale -
Utilizzando i punteggi da 1 a 4 relativamente alla prestazione professionale dovranno essere valutati, per ciascuno dei seguenti fattori:
Rischio specifico complessivo
Si sommano i punteggi del rischio specifico A a quelli del rischio specifico B e la somma ottenuta viene divisa per 10 (quanti sono gli elementi del rischio A e del rischio B).
Per talune prestazioni professionali (ad esempio la revisione legale dei conti e tenuta contabilità) non si determina il rischio specifico B e quindi il rischio specifico complessivo si ottiene sommando i soli punteggi del rischio A e dividendo il risultato per quattro.
Valutazione del rischio effettivo
In base al rischio inerente ed a quello specifico si determina il rischio effettivo, assumendo al 30% i valori del rischio inerente ed al 70% i valori del rischio specifico muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.
Viene quindi riportata una tabella(2) da applicare ai valori ponderati per la determinazione del rischio effettivo e, stabilito il livello "tabellare" di tale rischio le misure di adeguata verifica da attuare:
NOTE:
1. art. 11 c.2 del D.lgs. 231/2007 Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di regole tecniche, adottate in attuazione del presente decreto previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di conservazione e, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza e sono sentiti dalla UIF ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli indicatori di anomalia di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e) che li riguardino. I predetti organismi e le loro articolazioni territoriali sono altresì responsabili della formazione e dell'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
2. vedi pagina 13 del doc. CNDCEC.