L'articolo 25 del Dlgs. 231/2007 prevede espressamente, che il Ministro dell' Economia e delle Finanze individui, con proprio decreto, gli stati extracomunitari il cui regime è ritenuto equivalente a quello italiano e che alle operazioni effettuate con i soggetti indicati nella lettera "c" del primo comma di tale articolo (cioè enti creditizi e finanziaria situati in uno stato extracomunitario) non sia applicato l'obbligo di adeguata verifica della clientela1.
Il decreto previsto dal citato articolo 25 è stato emanato il 12 agosto e pubblicato sulla GU 202 del 29 agosto 2008, ed individua i seguenti stati extracomunitari, ritenuti con regime equivalente a quello italiano.
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NOTE:
1. Art. 25.
Obblighi semplificati
1. I destinatari del presente decreto non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli della Sezione I se il
cliente e':
a) uno dei soggetti indicati all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere b) e c);
b) un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
c) un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a
quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria,
individua gli Stati extracomunitari il cui regime e' ritenuto equivalente.