Notizie | Approfondimenti | Scadenze

Martedì 18 giugno 2013

Assegno ASpI: finanziamento attività autonoma

a cura di: Rag. Paola Chistoni


Decreto 29 marzo 2013 (pubblicato in G.U. n. 133 del 8/6/2013).
Con Decreto 29 marzo 2013 (pubblicato in G.U. n. 133 del 8/6/2013) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha disposto l'erogazione in unica soluzione delle indennità ASpI e mini-ASpI, a beneficio dei lavoratori che hanno involontariamente perduto la propria occupazione e che intendono: avviare un'attività di lavoro autonomo; intraprendere un'attività di auto impresa; avviare un'attività di micro impresa; associarsi in cooperativa; sviluppare un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro subordinato la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione di cui all'art. 2, comma 19 della legge n. 92/2012.

Le prestazioni vengono liquidate dall'INPS in unica soluzione per un numero di mensilità uguali a quelle spettanti al lavoratore e non ancora percepite; tali prestazioni sono riconosciute nel limite massimo di 20 milioni di euro annui per il 2013, 2014 e 2015.
I lavoratori che vogliono usufruire del beneficio in unica soluzione devono trasmettere in via telematica l'istanza, specificando l'attività che intendono intraprendere o sviluppare, secondo le indicazioni dell'Istituto. Alla domanda dovrà essere allegata documentazione che comprovi gli elementi attestanti le iniziative finalizzate allo svolgimento delle attività sopra indicate.
Nel caso l'esercizio dell'attività sia subordinato al rilascio di specifiche autorizzazioni o iscrizioni ad albi professionali o di categoria, le stesse dovranno essere documentate.

Attività di lavoro in cooperativa
Il lavoratore che intende beneficiare dell'indennità per associarsi in cooperativa deve documentare l'iscrizione della società presso il tribunale competente per territorio e l'iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi.
Nel caso il lavoratore si associ ad una cooperativa già esistente o di nuova costituzione ed instauri un rapporto di lavoro subordinato, la liquidazione delle indennità ASpI e mini ASpi, spettanti ma non ancora percepite, compete alla cooperativa oppure deve essere destinata dal lavoratore al capitale sociale.

Termine di presentazione dell'istanza

La domanda deve essere inoltrata:

entro 60 giorni dall'inizio dell'attività o associazione in cooperativa; entro i termini di fruizione della prestazione mensile ASpI e mini ASpI

Nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato, l'indennità anticipata dovrà essere restituita prima della scadenza del periodo spettante.
Entro 10 giorni dall'inizio dell'attività dipendente, il lavoratore dovrà comunicare per iscritto, alla sede INPS che ha liquidato anticipatamente la prestazione, l'avvenuta assunzione.

Rag. Paola Chistoni

AteneoWeb

Via Nastrucci, 23 | 29122 Piacenza | Italy
staff@ateneoweb.com