Secondo la Corte di Cassazione, dunque, in applicazione dei suddetti principi, occorre riconoscere anche allo straniero regolarmente presente sul territorio nazionale, la possibilità di ottenere l'assegno di invalidità civile, che, "-attribuibile ai soli invalidi civili nei confronti dei quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa di misura elevata ed erogabile in quanto il soggetto invalido non presti alcuna attività lavorativa e versi nelle disagiate condizioni reddituali stabilite dalla legge per il riconoscimento della pensione di inabilità- costituisce una provvidenza destinata non già ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di sostentamento, atto ad assicurarne la sopravvivenza."
Si tratta di un passo importante verso l'affermazione del principio di non discriminazione, che farà discutere chi, al contrario, aspira a tener fuori dai benefici dello Stato sociale e previdenziale, gli stranieri. Non v'è dubbio, infatti che ciò comporti un aggravio degli esborsi per il già disastrato bilancio pubblico. Ma è altrettanto vero che, una volta che un cittadino straniero si trova in Italia, lavora e paga le tasse, non vi sarebbe alcuna ragione per escluderlo dalle forme di un'assistenza primaria qual è l'assegno di invalidità, se non appunto, il sol fatto di essere straniero.
Il ché, si capisce, integrerebbe senz'altro discriminazione razziale, non tollerabile neppur per esigenze di contenimento della spesa pubblica.
a cura di Claudia Moretti
* Art. 14
Divieto di discriminazione
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.