Nel comodato di veicoli aziendali deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo da parte dell'utilizzatore (ciò dovrebbe voler significare che l'auto viene affidata esclusivamente per usi personali e non per uso aziendale e anche per uso personale) e vengono ritenute escluse dall'obbligo di annotazione le ipotesi di utilizzo di veicoli:
in fringe benefit da parte di dipendenti che utilizzano il veicolo sia per esigenze di lavoro che per esigenze personali al di fuori dei casi di fringe benefit l'utilizzo promiscuo dei veicoli aziendali (veicolo impiegato per l'esercizio dell'attività lavorativa ed utilizzato dal dipendente anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione o nel tempo libero) - in tal caso verrebbe meno l'uso esclusivo e personale del veicolo - nel caso in cui più dipendenti si alternino nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale viene meno non solo l'esclusività e la personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso utilizzo.La circolare evidenzia che le disposizioni della precedente circolare n. 15513 si applicano anche ai soci, agli amministratori e collaboratori dell'azienda.
Secondo quanto è dato di capire dalla circolare l'obbligo di annotazione riguarderebbe il solo caso in cui il veicolo aziendale venga dato in uso esclusivo e personale al dipendente, al socio, all'amministratore od al collaboratore, il quale lo utilizzerebbe, si ribadisce, per scopi esclusivamente personali, e non anche nel caso in cui lo utilizzi per ragioni lavorative e anche per scopi personali.