Notizie | Approfondimenti | Scadenze

Mercoledì 18 novembre 2015

Autovelox e mancata contestazione immediata: la Cassazione precisa

a cura di: Studio Legale Mancusi



La mancanza della contestazione immediata, in ipotesi di sanzioni amministrative irrogata per superamento dei limiti di velocità mediante rilevazione autovelox è direttamente consentita dall'art. 4, comma 4, D.L. n. 121 del 2002, convertito dalla L. n. 168 del 2002 e ciò non lede il diritto del destinatario di avere accesso alla documentazione amministrativa. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione II, del 16 settembre 2015, n. 18144, rigettando il ricorso dell'autore del l'infrazione e confermando quanto già deciso dal Tribunale di Chieti, con sentenza 3 febbraio 2011, n. 63.

Già in precedenza avevamo trattato il tema delle violazioni del codice della strada riferite al superamento del limite di velocità rilevato mediante strumenti, in particolare il telelaser, pubblicando: «Se Telelaser omologato multa valida anche senza consegna  di atti» che è utile consultare per le disposizioni in esso contenute.

Nella pronuncia oggi in esame la Corte di Cassazione, aderendo a sue precedenti pronunce (Corte di Cassazione, Sezione II, 30 gennaio 2008, n. 2243) ha precisato, altresì, che «al fine di garantire il diritto di difesa dell'autore dell'infrazione, basta che nel verbale di contestazione vengano richiamati gli estremi del decreto prefettizio, di cui non è necessaria l'allegazione, autorizzativo della contestazione differita, potendo il destinatario del verbale ottenere ogni utile informazione con l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, garantito dall'art. 22 L. n. 241 del 1990».

La Suprema Corte ha ritenuto non censurabile la pronuncia impugnata con la quale il giudice del merito aveva confermato il rigetto dell'opposizione all'ordinanza prefettizia di ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa irrogata al ricorrente per il superamento dei limiti di velocità rilevato con apparecchiatura autovelox.
In particolare, vengono ritenute prive di censura le ragioni che avevano legittimamente impedito la contestazione immediata dell'infrazione, rinvenute oltre che in tutte quelle menzionate dal Dirigente della Polizia Stradale nella nota prodotta in atti, nella considerazione posta alla velocità (di 115 km/h) effettivamente tenuta dal veicolo al momento del transito dinanzi all'apparecchiatura elettronica di rilevazione, che avrebbe reso necessario il suo inseguimento, ed il luogo di accertamento, consistente in un cantiere autostradale che aveva reso impossibile sia fermare il veicolo che inseguirlo.

Avv. Amilcare Mancusi

AteneoWeb

Via Nastrucci, 23 | 29122 Piacenza | Italy
staff@ateneoweb.com