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Martedì 14 ottobre 2014

Benefici gasolio autotrazione: è on line il software per la dichiarazione del terzo trimestre 2014

a cura di: AteneoWeb S.r.l.



Entro il 31 ottobre 2014 le imprese di autotrasporto possono presentare la dichiarazione per il recupero delle accise riferita al terzo trimestre: la misura del beneficio riconoscibile è pari a € 216,58609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2014.

In particolare possono usufruire dell'agevolazione, ferma restando l'esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, i seguenti soggetti:

a) gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
d) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Per la fruizione dell'agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.
Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato dell'U.M.E. è richiesta l'indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).

Per comprovare gli avvenuti consumi, è necessaria la seguente documentazione:

gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci, di cui alla lettera a), sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto. i soli esercenti l'attività di trasporto di persone di cui alle lettere b), c) e d) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante.

I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al terzo trimestre dell'anno 2014 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2015. Da questa data decorre il termine, per la presentazione dell'istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2016.
Sul sito internet dell'Agenzia Dogane è disponibile il software per la compilazione e la stampa dell'apposita dichiarazione relativa al terzo trimestre 2014. Il file generato con la dichiarazione di consumo potrà essere:

trasmesso per mezzo del Servizio Telematico Doganale -E.D.I.;
oppure presentato presso gli Uffici delle Dogane e dei Monopoli su un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) unitamente alla relativa stampa debitamente sottoscritta.

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