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Giovedì 27 settembre 2012

Benefici riconosciuti al socio lavoratore di cooperativa

a cura di: Rag. Paola Chistoni



Il socio lavoratore che abbia instaurato con la cooperativa un contratto di lavoro subordinato può beneficiare di:

Assegno per congedo matrimoniale: è concesso in occasione del matrimonio e ha la durata di 8 giorni; l'assegno spetta agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, che: contraggono matrimonio civile o concordatario; possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana; fruiscono effettivamente del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio Congedo per maternità: le lavoratrici (operaie e impiegate socie o non socie) , in possesso dei requisiti richiesti maturano il diritto a una indennità di maternità, sostitutiva della retribuzione al verificarsi dell'evento maternità anche se non in possesso della cittadinanza italiana. Indennità di mobilità:
Il lavoratore in mobilità che abbia diritto a percepire l'indennità e che voglia trovare lavoro associandosi in cooperativa può chiedere, ai sensi dell'art.7, comma 5, della legge n.223/1991, la corresponsione anticipata della prestazione di mobilità in un'unica soluzione.
L'articolo 1, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni, stabilisce che il socio lavoratore di cooperativa instauri con la propria adesione, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali; ai fini della compatibilità e della cumulabilità dello stato di socio lavoratore con la percezione dell'indennità di mobilità si terrà conto del tipo di contratto di lavoro (subordinato o autonomo o ancora di collaborazione) stipulato con la cooperativa.
L'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato non comporta la restituzione dell'anticipazione, prevista dall'articolo 7, comma 5, della legge n. 223/1991.
Tale ultima norma - che prevede l'obbligo di restituzione della prestazione anticipata "nel caso in cui il lavoratore, nei ventiquattro mesi successivi a quello della corresponsione, assuma una occupazione alle altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico" - trova applicazione con riferimento ai rapporti di lavoro diversi da quello intrattenuto con la cooperativa stessa.

Incentivi alla cooperativa per l'assunzione
La facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità, da parte del lavoratore che si associ in cooperativa e intrattenga con essa un rapporto di lavoro subordinato esclude per quel rapporto di lavoro subordinato gli incentivi altrimenti fruibili, previsti dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 223/199.
Se il lavoratore aderisce alla cooperativa senza richiedere l'anticipazione, la cooperativa medesima potrà fruire dei suddetti incentivi.

La società cooperativa, all'atto di perfezionare il rapporto associativo con un lavoratore, potrebbe avere interesse a sapere se questi abbia esercitato la facoltà di chiedere l'anticipazione, anche se la domanda non è ancora stata accolta e il lavoratore non è stato cancellato dalle liste di mobilità; la Sede Inps, cui la cooperativa chieda di fruire degli incentivi previsti per l'assunzione di lavoratori in mobilità, verificherà presso l'Unità di processo competente che non sia stata esercitata la facoltà di corresponsione dell'anticipazione dandone comunicazione alla cooperativa medesima.

Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

Rag. Paola Chistoni

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