Lunedì 2 marzo 2009
CARTELLE MUTE: LA CORTE COSTITUZIONALE CONFERMA CHE LE CARTELLE DI PAGAMENTO NOTIFICATE PRIMA DEL 1 GIUGNO 2008 NON SONO NULLE BENCHE' CARENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
a cura di: Studio Commercialista Papaleo
La Corte Costituzionale con la sentenza 58/2009 depositata il 27/02/2009 ha dichirato inammissibili ed infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate con riferimento all'art. 36, comma 4-ter, del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248 e per l'effetto ha confermato la legittimità delle cartelle di pagamento, notificate prima del 1 giugno 2008, benchè carenti del responsabile del procedimento.
La Consulta osserva, in particolare, che l'articolo 7, comma 2, della Legge 212 del 2000 (Statuto del Contribuente) stabilisce che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare, tra l'atro, il responsabile del procedimento, tuttavia lo stesso Statuto del contribuente, non precisa gli effetti della violazione dell'obbligo indicato ed in particolare - a differenza di quanto previsto con riferimento ad altre disposizioni - non commina la nullità per la mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Sulla base di tali argomentazioni i giudici Costituzionali escludono che, anteriormente all'emanazione dell'art. 36, comma 4-ter, del D.L. 248/2007, alla mancata indicazione del responsabile del procedimento conseguisse la nullità della cartella di pagamento e precisano che tale motivo di nullità era stata già esclusa dalla Corte di cassazione a fronte di notevoli incertezze dei giudici di merito. Concludono quindi: "Il citato art. 36, comma 4-ter, del D.L. 248/2007 non contiene una sanatoria di atti già emanati, perchè la loro nullità doveva essere esclusa già in base al diritto anteriore".
E' interessante osservare come la Corte Costituzionale - nel valutare le eccezioni di illegittimità costituzionali sollevate con riferimento a più volte richiamato art. 36, comma 4-ter, del D.L. 248/2007 - precisi che non esista un principio di irretroattività della legge tributaria fondato sull'articolo 23 della Costituzione e che le previsioni dello Statuto del Contribuente non assurgono al rango costituzionale neppure come norme interposte. In tal senso sono richiamate le ordinanze n. 41 del 2008, n. 180 del 2007 e n. 428 del 2006.
La sentenza della Corte Costituzionale, da tempo attesa, risolve una problematiche su cui si sono formati, con orientamenti contrastanti, diversi giudizi di merito.
Nicola Papaleo
Nicola Papaleo
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