All'interno di questo istituto, poi, c'è da distinguere tra solidarietà dipendente contestuale e solidarietà successiva. Ipotesi quest'ultima che si verifica quando gli elementi che la fanno insorgere emergono in un momento successivo rispetto a quello in cui nasce il debito di imposta.
Il caso che ci occupa integra la seconda di queste ipotesi.
La solidarietà non insorge infatti nel momento in cui la ditta cedente realizza il presupposto impositivo, ma quando essa cede la titolarità giuridica dell'azienda a mezzo della quale ha realizzato detto presupposto. È in questo secondo momento che la ditta acquirente diventa responsabile delle violazioni commesse dal venditore nell'anno in cui avviene la cessione e nei due precedenti. Solidarietà dipendente successiva, dunque.
Quando il terzo acquista l'azienda, il solo elemento di incertezza che connota la sua responsabilità dipende dal comportamento del cedente, l'obbligato principale, e dipende dal fatto che questi adempia o meno alla sua obbligazione. Solo se questi non pagherà «il debito risultante ecc.», il soggetto cessionario sarà coinvolto nel procedimento di riscossione.
Questa responsabilità non è senza limiti ma è soggetta alle limitazioni a cui abbiamo già fatto cenno: il cessionario risponde soltanto del debito che risulta «alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento». Questi ultimi possono inoltre richiedergli l'adempimento di tale debito soltanto dopo l'inutile esecuzione nei confronti del cedente.
Il cessionario non risponde infine di qualsiasi debito, ma soltanto di quelli relativi all'azienda o al ramo d'azienda acquistato.
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