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Lunedì 14 ottobre 2013

Cenni sulla responsabilità solidale del cessionario d'azienda

a cura di: Bollettino Tributario d'Informazioni


L'art. 19 della storica legge 7 gennaio 1929, n. 4, sulla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie prevedeva che
«il successore a qualsiasi titolo per atto tra vivi in una azienda commerciale o industriale è obbligato verso l'amministrazione finanziaria in solido col suo autore per il pagamento, oltre che del tributo, della sopratassa e della pena pecuniaria, che siano state applicate per violazioni delle norme concernenti i tributi relativi all'azienda per l'anno in cui ha luogo il trasferimento e per i due anni precedenti». La norma intendeva evitare che l'Amministrazione finanziaria potesse perdere i suoi crediti in occasione di operazioni straordinarie quali quelle che comportano il trasferimento dell'azienda.

L'art. 14 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ha attualizzato questa garanzia, unitamente a quella prevista dagli artt. 66 e 80 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
La nuova disposizione prevede «il beneficio della preventiva escussione del cedente», limita la responsabilità del cessionario al valore dell'azienda ceduta e «al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza».

Colui che subentra nell'azienda è dunque collegato, attraverso il meccanismo della responsabilità solidale, a colui che la cede. Una tipica solidarietà dipendente.
Si versa in questa ipotesi quando il presupposto del tributo coinvolge nel pagamento dell'imposta anche soggetti diversi rispetto a quelli a cui il presupposto stesso risulta riferibile. In questi casi, il soggetto terzo non viene coinvolto perché ha realizzato quel presupposto, ma soltanto perché la legge lo chiama a garantire l'interesse fiscale ad una sicura esazione delle imposte.

All'interno di questo istituto, poi, c'è da distinguere tra solidarietà dipendente contestuale e solidarietà successiva. Ipotesi quest'ultima che si verifica quando gli elementi che la fanno insorgere emergono in un momento successivo rispetto a quello in cui nasce il debito di imposta.
Il caso che ci occupa integra la seconda di queste ipotesi.
La solidarietà non insorge infatti nel momento in cui la ditta cedente realizza il presupposto impositivo, ma quando essa cede la titolarità giuridica dell'azienda a mezzo della quale ha realizzato detto presupposto. È in questo secondo momento che la ditta acquirente diventa responsabile delle violazioni commesse dal venditore nell'anno in cui avviene la cessione e nei due precedenti. Solidarietà dipendente successiva, dunque.
Quando il terzo acquista l'azienda, il solo elemento di incertezza che connota la sua responsabilità dipende dal comportamento del cedente, l'obbligato principale, e dipende dal fatto che questi adempia o meno alla sua obbligazione. Solo se questi non pagherà «il debito risultante ecc.», il soggetto cessionario sarà coinvolto nel procedimento di riscossione.
Questa responsabilità non è senza limiti ma è soggetta alle limitazioni a cui abbiamo già fatto cenno: il cessionario risponde soltanto del debito che risulta «alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento». Questi ultimi possono inoltre richiedergli l'adempimento di tale debito soltanto dopo l'inutile esecuzione nei confronti del cedente.
Il cessionario non risponde infine di qualsiasi debito, ma soltanto di quelli relativi all'azienda o al ramo d'azienda acquistato.

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