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Martedì 8 settembre 2015

Cessione di credito commerciale: modello/procedura tramite scambio di corrispondenza

a cura di: AteneoWeb S.r.l.



Il creditore può sempre trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale (quale è quello agli alimenti) o il trasferimento non sia vietato dalla legge.

Le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione. Se una delle parti cede il credito a un terzo la cessione è quindi valida, e il ceduto potrà solo rivalersi sul cedente per la violazione del patto, a meno che non si dimostri che il cessionario lo conosceva.
Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso. Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti.
La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata (ma non è necessario eseguire la notifica con le formalità proprie degli atti giudiziari).
In ogni caso, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.
La cessione può avvenire pro soluto o pro solvendo.
 
Se la cessione del credito non riveste i caratteri di una operazione di finanziamento (esempio tipico di operazione di cessione del credito che non riveste il carattere finanziario è quello di cessione di credito commerciale tra due imprese) deve essere assoggettata ad imposta di registro in misura proporzionale secondo l'aliquota dello 0,50%, salvo che non avvenga mediante scambio di corrispondenza commerciale.
Qualora invece l'operazione assuma carattere finanziario, rientrando nel campo d'applicazione dell'IVA (seppur come operazione esente), sarà assoggettata ad imposta di registro in misura fissa in virtù del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
 
Abbiamo pubblicato sul nostro sito internet un modello per gestire una cessione di credito commerciale formalizzata mediante scambio di corrispondenza ovvero in forma epistolare dove chi riceve l'atto firmato dal mittente lo ricopia in altro foglio, lo firma e lo rispedisce al mittente stesso (su nessuna lettera devono comparire entrambe le firme). In tale ipotesi, la registrazione non è mai obbligatoria se non in caso d'uso (per esempio per un suo utilizzo in una causa avanti l'autorità giudiziaria).
La data certa (necessaria) in questi casi può essere ottenuta: con una raccomandata a.r. senza busta tramite l'apposizione della data certa presso un ufficio postale, in autoprestazione

Il modello prevede le due lettere (di proposta e di accettazione) e la notifica da trasmettere al debitore ceduto.

Buon lavoro.


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