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Mercoledì 15 maggio 2013

Compensi agli amministratori, stop ai versamenti sproporzionati

a cura di: AteneoWeb S.r.l.


L'Agenzia delle Entrate può valutare la congruità dei costi sostenuti. Onere della prova a carico del contribuente.
Maxi compensi agli amministratori, nessun vincolo in riferimento ai valori indicati nelle delibere sociali (o nei contratti). Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 9036 del 15 aprile scorso. L'Agenzia delle Entrate ha il potere di valutare la congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni, compresi gli emolumenti assegnati ai propri vertici. In sede di accertamento, spetterà al contribuente dimostrare l'inerenza dei costi sostenuti per evitare la negazione della deducibilità.

Stop, dunque, a rimborsi sproporzionati. Il caso, sollevato da una Srl lombarda, è arrivato fino all'ultimo grado di giudizio dopo il rigetto della controversia firmato dalla pertinente Ctr territoriale. I giudici regionali avevano infatti ritenuto legittimo il recupero a tassazione di parte del compenso corrisposto all'Amministrazione Unico, dando ragione in sede di appello all'Amministrazione Finanziaria. Non essendo giustificato il costo sostenuto, la società aveva visto lievitare la propria base imponibile sia ai fini Irpeg che Irap.

La sentenza degli Ermellini conferma quanto deliberato in appello e sottolinea come la decisione non sia incompatibile con quanto disposto all'art. 95 del Tuir. In vista delle prossime scadenze fiscali, è opportuno infatti ricordare che i compensi spettanti agli amministratori delle società e degli enti sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Secondo quanto illustrato dalla circolare n. 57/E, emanata dell'Agenzia delle Entrate il 18 giugno del 2001, vige il principio di cassa "allargato", che considera percepiti nel periodo d'imposta di riferimento anche i compensi versati entro il 12 gennaio dell'anno successivo. Concorrono, quindi, ai fini della quantificazione reddituale del periodo fiscale 2012 anche tutti i versamenti effettuati entro il 12 gennaio dell'anno in corso.

Pur lasciando invariato l'assunto temporale, nulla vieta all'Amministrazione di entrare nel merito delle spese sostenute e valutarne l'effettiva inerenza quantitativa. L'unica soluzione a disposizione del contribuente è dunque rappresentata dall'esaustiva motivazione dei versamenti effettuati. Nel caso in cui, infatti, le prestazioni dell'Amministratore Unico dovessero giustificare esborsi all'apparenza spropositati, l'Agenzia delle Entrate non potrà opporre resistenza alcuna ai fini della relativa deduzione.

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