Sono obbligati alla compilazione ed all'invio della comunicazione tutti i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale.
Sono quindi esonerati dall'adempimento tutti i contribuenti che, seppur titolari di partita Iva, non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva per il 2011: quelli che effettuano solo operazioni esenti, i produttori agricoli con un volume inferiore a 7mila euro, ecc..
Sono altresì esonerati:
le amministrazioni dello Stato, i Comuni, i consorzi, le comunità montane, eccetera (vedi articolo 74, comma 1, del Tuir),
i soggetti sottoposti a procedure concorsuali
le persone fisiche che nel 2011 hanno avuto un volume d'affari non superiore a 25mila euro
i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi
ma anche tutti i contribuenti che presentano (invio telematico) la dichiarazione annuale Iva entro la fine di febbraio.
Trattandosi di "comunicazione" viene meno la natura "dichiarativa" e non sono quindi applicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione; non è parimenti consentito il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso, né l'invio di comunicazioni correttive o integrative. E' invece applicabile la sanzione amministrativa (da 258 euro a 2.065 euro) in caso di omessa comunicazione o per l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti.