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Mercoledì 17 dicembre 2014

Contribuenti minimi. Aprire la partita IVA prima del 31 dicembre?

a cura di: Studio Dr. Paolo Soro


La clausola di salvaguardia consente di beneficiare dell'aliquota forfetaria ridotta per altri 4 anni, nel caso in cui si decidesse di aprire la partita IVA prima della fine dell'anno.
Senonché, resta ancora da verificare se l'attuale testo normativo rimarrà invariato o se subirà ulteriori modifiche.

Dal 2012 i contribuenti "minimi", che non hanno i requisiti necessari per accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, possono accedere al regime contabile agevolato, sempre se in possesso dei requisiti per essere considerati minimi. Possono, altresì, accedere a detto regime dei minimi anche coloro che:

pur avendo i requisiti per essere "minimi", hanno optato per il regime ordinario o per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo; fuoriescono per decorrenza dei termini dal regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità; pur avendo i requisiti per accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, hanno optato per il regime ordinario o per il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

Il regime cessa di avere efficacia:

dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti previsti oppure si verifica una delle condizioni di esclusione; a seguito di opzione per il regime contabile ordinario.

Per accedere a tale regime, i contribuenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti.

1) Nell'anno precedente:

- hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro;
- non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
- non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;

2) Nel triennio precedente:

- non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro (per quelli utilizzati soltanto in parte nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo si considera un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi);

3) iniziano l'attività presumendo di possedere i requisiti di cui ai punti 1) e 2), tenendo presente che il limite dei 30mila euro di ricavi o compensi deve essere rapportato all'anno.

Sono esclusi, invece, i contribuenti che:

si avvalgono di regimi speciali IVA (per esempio: agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.); i non residenti, con esclusione dei residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto (disposizione in vigore dal 25/11/2014); effettuano, in via esclusiva o prevalente, attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi; partecipano contestualmente a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.

Gli appartenenti a detto regime assolvono gli obblighi impositivi mediante il versamento di un'imposta annuale forfetaria pari al 5%, sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRAP e delle addizionali.

La Legge di Stabilità per il 2015 (attualmente in fase di approvazione definitiva) ha statuito un nuovo regime dei minimi, prevedendo alcune importanti modifiche:

L'aliquota sostitutiva passa dal 5% al 15% (per i primi 3 anni, però, l'imponibile si riduce di un terzo), applicando differenti coefficienti a seconda del tipo di attività svolta; I ricavi o compensi annui non devono essere superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta e che vanno dai 15.000 euro (professionisti) fino ai 40.000 euro (commercio all'ingrosso e al dettaglio); Le spese per dipendenti e/o collaboratori non devono superare i 5.000 euro lordi; I costi complessivi, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali non possono oltrepassare la soglia dei 20.000 euro (non si considerano i beni immobili e i beni di costo unitario non superiore a euro 516,46.); È stabilita l'esenzione dell'IVA e, però, non essendoci più il blocco sugli acquisti intracomunitari (che, invece, possono liberamente essere effettuati), se l'acquirente è un soggetto passivo d'imposta che ha accesso al regime dei contribuenti minimi, diventa necessario integrare la fattura di acquisto estera, inserendo in essa l'indicazione dell'aliquota IVA e della relativa imposta, nonché, conseguentemente, versare all'Erario l'imposta così calcolata, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'acquisto, e presentare il relativo modello Intrastat.

Contestualmente all'entrate in vigore del nuovo regime dei minimi, vengono soppressi gli attuali regimi di favore, ossia: il regime contabile agevolato e il regime delle nuove iniziative (oltre, ovviamente, all'odierno regime dei minimi). Detta normativa, peraltro, stabilisce una clausola di salvaguardia, la quale consente a chi risulta avere in essere al 31/12/2014 una partita IVA con l'opzione per il vigente regime dei minimi, di poterlo mantenere per i successivi 4 anni. Ergo, per accaparrarsi i benefici dei minimi ora in vigore, bisogna aprire una partita IVA entro il 31 dicembre ed esercitare, nel modello di inizio attività, l'opzione per l'attuale regime agevolato (regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 6 luglio 2011 n. 98).

Resta, peraltro, da capire se, effettuare questa frettolosa scelta, possa davvero risultare, poi, conveniente, a giochi fatti.

Di primo acchito, si sarebbe portati a dire certamente di sì, posto che l'aliquota attuale è inferiore. In realtà, le cose non sono così semplicistiche ed è opportuno valutare meglio e attentamente tutti i pro e i contro, con riguardo a ogni peculiarità stabilita nei due tipi diversi di regimi, rapportata alla specifica attività che si intende svolgere. In linea di massima, l'effettivo vantaggio/svantaggio dipenderà, sia dai coefficienti di redditività, che dal volume di acquisti che si presume di avere, senza mai tralasciare la rilevante incidenza dei contributi previdenziali previsti per la gestione INPS artigiani e commercianti (detto ultimo fattore, evidentemente, non rileverà per i liberi professionisti necessariamente iscritti alle proprie obbligatorie casse di previdenza).

In ogni caso, appare palese che il calcolo non sia affatto immediato e che, presumibilmente, il contribuente dovrà chiedere aiuto a un commercialista (altro sgarbo alle tanto propagandate semplificazioni promesse: Ved. la famigerata dichiarazione precompilata… dai commercialisti). Non possiamo, ironicamente, non rilevare l'incongruenza insita nel prevedere un regime agevolato e facilitato per il "contribuente-fai-da-te", che di fatto lo obbliga a rivolgersi (a pagamento) a un professionista esterno.

Tornando, però, all'eventuale convenienza nell'aprire la partita IVA subito, ovvero attendere il nuovo regime del 2015, considerato il fatto che al momento, come detto, la Legge di Stabilità non è stata ancora approvata (è prevista una discussione in senato il 16 dicembre), e che vi sono forti pressioni per modificarne alcuni fondamentali parametri, personalmente, riteniamo corretto invitare tutti alla cautela. Appare saggio prepararsi sin d'ora, magari, incominciando a predisporre un conteggio sulla base degli attuali dati in nostro possesso, ma, a parere di chi scrive, è comunque preferibile agire solo dopo che la normativa venga definitivamente approvata, anche se ciò potrebbe comportare il dover intervenire proprio gli ultimi giorni di dicembre.

Pazienza, vorrà dire che quest'anno le vacanze di Natale saranno impegnate in modo più "profittevole" (oltre che di gran lunga meno oneroso), rispetto alle consuete abitudini.

Dr. Paolo Soro

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