Rispetto alle bozze del decreto Rilancio circolate prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 esclude espressamente i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza (le cosiddette professioni ordinistiche) dal contributo a fondo perduto per i soggetti danneggiati dall'emergenza epidemiologica Covid-19.
Nella versione definitiva il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 con l'esclusione:
dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31 marzo 2020;Il contributo spetta ai soggetti con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019.