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Mercoledì 2 ottobre 2013

Costi al nero, nuovi chiarimenti della Cassazione in tema di deduzione

a cura di: AteneoWeb S.r.l.


Spese e oneri sono deducibili se e nella misura in cui risultino da elementi certi e precisi.
La deduzione dei costi sostenuti al nero è ammessa anche qualora gli stessi non risultino dalle scritture contabili. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 37131 depositata in cancelleria il 10 settembre scorso. Nel valutare le spese sostenute, l'irregolarità della tenuta della contabilità non può risultare decisiva nel giudizio di merito.

Nel caso di specie l'amministratore unico di una società era stato condannato per evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per un importo superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione. In fase difensiva l'imputato aveva motivato il mancato superamento della soglia di punibilità producendo una quantità indiscriminata e scarsamente controllabile di fatture per acquisti, senza fornire alcuna giustificazione circa la mancata annotazione dei costi deducibili dell'attività imprenditoriale.

Nel valutare i costi sostenuti al nero, gli Ermellini hanno chiarito che l'unico riferimento legislativo in materia è l'art. 109 comma 4 del Tuir. Nello specifico, la normativa stabilisce che: "le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi".

Indipendentemente da quanto annotato nelle scritture contabili, la deduzione è ammessa quindi solo in presenza di elementi:

certi precisi.

La mancanza di motivazione da parte del soggetto coinvolto nella questione non inficia in alcun modo la valutazione del criterio citato. L'esistenza delle fatture di acquisto di beni e servizi acquisite nel corso dell'accertamento ispettivo giustifica la loro valutazione: l'obiettivo ultimo di tale procedimento è evidenziare la mancanza del requisito di certezza e precisione della documentazione dalla quale tali documenti emergono, fondamentale ai fini della risoluzione del contenzioso.


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