La Legge di Stabilità per il 2013, modificando l'art. 164 comma 1 del Tuir, ha previsto la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, della percentuale di deducibilità per gli autoveicoli aziendali (non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti); in particolare:
- per gli autoveicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti la percentuale di deducibilità del costo scende al 20% (mantenendo inalterato il costo massimo fiscalmente riconosciuto all'importo di euro 18.075,99);
- per gli autoveicoli assegnati in "uso promiscuo" a lavoratori dipendenti la percentuale di deducibilità del costo scende al 70%;
- per gli agenti rimane invariato all'80% il limite di deducibilità e a 25.822,84 euro il costo massimo riconosciuto
L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E del 3 maggio 2013 ha chiarito che la determinazione degli acconti dovuti per il 2013 con il metodo storico debba essere effettuata assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove percentuali di deducibilità dei costi per gli autoveicoli.
La deducibilita' dei costi auto nel 2013 (utile anche per il "ricalcolo" degli acconti 2013) puo' essere cosi' riepilogata:
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/2008 (con riferimento al regime dei minimi ex art. 1 commi 96-117 della L. 244/2007) aveva precisato che le spese sostenute dai contribuenti "minimi" relative a beni a deducibilita' limitata (comprese gli autoveicoli aziendali) dovevano essere considerate deducibili in ragione del 50% del costo sostenuto, a prescindere da eventuali disposizioni del TUIR che prevedessero specifici limiti di deducibilita'. La precisazione, seppur riferita al "vecchio" regime dei minimi, dovrebbe mantenere validita' per il "nuovo" "regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilita'" previsto dal DL 98/2011.
Pertanto, indipendentemente dall'attivita' esercitata (anche gli agenti e rappresentanti di commercio quindi) i contribuenti che hanno aderito al regime dei "nuovi minimi" dovrebbero continuare a dedurre il 50% dei costi.
Per i contribuenti che hanno aderito al regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13 della L. 388/2000 trovano invece applicazione gli ordinari criteri di deducibilita' di cui all'art. 164, comma 1, lettera b) del TUIR.