Veicoli periodo d'imposta 2012
periodo d'imposta 2013
Utilizzati solo come strumentali nell'attività propria dell'impresa (scuole guida per la formazione, imprese di noleggio/leasing)
Deducibilità integrale (100%) di tutti i costi
invariata
A uso pubblico (es. taxi)
Deducibilità integrale (100%) di tutti i costi
invariata
Assegnati in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta con fringe benefit
Deducibilità parziale (90%) di tutti i costi se il fringe benefit corrisponde ad una percorrenza di 4.500 km
Deducibilità parziale (70%) di tutti i costi se il fringe benefit corrisponde ad una percorrenza di 4.500 km
Utilizzati nell'esercizio d'impresa in situazioni diverse da quelle precedenti (ad uso dell'amministratore, per attività commerciale o di rappresentanza)
Deducibilità ammortamenti al 40% nei limiti del costo di 18.075,99 €; per canoni di leasing deducibilità proporzionale al limite di costo; per i canoni di locazione/noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità 40% per altre spese.
Deducibilità ammortamenti al 20% nei limiti del costo di 18.075,99 €; per canoni di leasing deducibilità proporzionale al limite di costo; per i canoni di locazione/ noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità 20% per altre spese.
Utilizzati da agenti
Deducibilità ammortamenti all'80% nei limiti del costo di 25.822,84 €; per canoni di leasing deducibilità proporzionale al limite di costo; per canoni locazione e noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità 80% per altre spese.
invariata
Utilizzati da artisti e professionisti (e non assegnati in uso promiscuo ai dipendenti con addebito di fringe benefit)
Deducibilità (per un solo veicolo o per un veicolo per ogni socio o associato) ammortamenti al 40% nei limiti del costo di 18.075,99 €, per i leasing deducibilità proporzionale al limite; per i canoni di locazione/noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità 40% per tutte le altre spese
Deducibilità (per un solo veicolo o per un veicolo per ogni socio o associato) ammortamenti al 20% nei limiti del costo di 18.075,99 €, per i leasing deducibilità proporzionale al limite; per i canoni di locazione/noleggio deducibilità fino a importi fissati dalla norma; deducibilità 20% per tutte le altre spese
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7/2008 (con riferimento al regime dei minimi ex art. 1 commi 96-117 della L. 244/2007) aveva precisato che le spese sostenute dai contribuenti "minimi" relative a beni a deducibilità limitata (comprese gli autoveicoli aziendali) dovevano essere considerate deducibili in ragione del 50% del costo sostenuto, a prescindere da eventuali disposizioni del TUIR che prevedessero specifici limiti di deducibilità. La precisazione, seppur riferita al "vecchio" regime dei minimi, dovrebbe mantenere validità per il "nuovo" "regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità" previsto dal DL 98/2011.
Pertanto, indipendentemente dall'attività esercitata (anche gli agenti e rappresentanti di commercio quindi) i contribuenti che hanno aderito al regime dei "nuovi minimi" dovrebbero continuare a dedurre il 50% dei costi.
Per i contribuenti che hanno aderito al regime delle nuove iniziative produttive ex art. 13 della L. 388/2000 trovano invece applicazione gli ordinari criteri di deducibilità di cui all'art. 164, comma 1, lettera b) del TUIR.