Lo sgravio è riconosciuto soltanto per le assunzioni a tempo indeterminato, oppure per le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato: nel primo caso, lo sgravio avrà la durata di 18 mesi, nel secondo di 12.
L'incentivo è riconosciuto nella misura di € 650 mensili, ma sarà corrisposto unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.
L'Inps dovrà gestire l'intera procedura telematica e le modalità attuative. Gli incentivi saranno riconosciuti, fino ad esaurimento fondi, in ordine cronologico.
Le assunzioni dovranno essere effettuate dalla data del vigore del decreto, sino al 30 giugno 2015.
BONUS ASPI
Ai datori che assumono a tempo pieno ed indeterminato fruitori dell'Aspi (Assicurazione sociale per l'Impego, in parole povere la nuova disoccupazione), viene riconosciuto un contributo mensile pari al 50% dell'indennità residua (che sarebbe spettata al lavoratore). Il beneficio non si applica ad aziende che presentino assetti proprietari coincidenti o collegamenti con l'impresa che nei sei mesi precedenti abbia licenziato il lavoratore.
CONTRIBUTO DI 3000 EURO PER TIROCINI AL SUD
Per i giovani del Mezzogiorno che non studiano né lavorano, sarà erogato un contributo di € 3.000 per uno stage di 6 mesi in un'azienda. Il fondo prevede una dotazione di 150 milioni di Euro.
RIMBORSO DI 200 EURO MENSILI PER TIROCINI CURRICOLARI
Per favorire l'alternanza studio-lavoro degli studenti universitari saranno riconosciuti dallo Stato, a titolo di rimborso spese, 200 euro mensili, per ogni stage aziendale. L'impresa dovrà corrispondere, comunque, uguale importo al tirocinante (al quale andrà un'indennità complessiva di € 400 mensili).
PIANO ASSUNZIONI PER I DISABILI
Il piano è a favore sia di soggetti con menomazioni psico-fisiche, che di orfani di vittime del dovere. Gli incentivi all'assunzione di tali tipologie di lavoratori saranno coperti da un fondo, stanziato dal Governo, di 22 milioni.
INTERVALLI PIU' BREVI PER I CONTRATTI A TERMINE
Normativa più favorevole anche per i contratti a termine: difatti, è abolito il divieto di proroga (oltre i 12 mesi), per i contratti acausali (senza l'indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo che giustificano l'apposizione del termine)
Inoltre, l'intervallo tra un contratto a termine e l'altro è ridotto a 10 giorni (per i contratti con durata minore di 6 mesi) e 20 giorni (per quelli di durata maggiore).
SEMPLIFICAZIONE IN VISTA PER L'APPRENDISTATO
Entro il 30 settembre 2013, la Conferenza Stato-Regioni dovrà adottare nuove linee guida perla disciplina dell'apprendistato: in particolare, sarà prevista una semplificazione dell'elaborazione del piano formativo individuale e della registrazione della formazione.