A decorrere dal 2015, per effetto del DLgs. 147/2015, è stata invece ammessa la deducibilità dei costi black list anche per la parte che eccede il valore normale in presenza della sola esimente dell'effettivo interesse economico; è comunque rimasto l'obbligo di separata indicazione in Unico dei costi (a prescindere dal valore normale).
La circolare 39/E dell'Agenzia Entrate ha in tal senso precisato che ai fini della corretta compilazione del modello UNICO 2016 (redditi 2015) "continua a trovare applicazione in relazione alle operazioni commerciali con gli Stati espunti dalla black list intercorse entro il giorno precedente l'entrata in vigore del relativo decreto". Si dovrà pertanto tener conto delle modifiche alla black list intervenute nel corso del 2015:
Ne consegue che, per esempio, devono essere indicati in UNICO 2016:
i costi derivanti da operazioni intercorse con imprese della Malesia (o altri Paesi espunti con il DM 27 aprile 2015) sostenuti entro il 10 maggio 2015; i costi derivanti da operazioni intercorse con imprese di Hong Kong (DM 18 novembre 2015) sostenuti entro il 29 novembre 2015La nuova norma prevede inoltre, che le imprese che aderiscono al regime di adempimento collaborativo possano definire preventivamente insieme all'Agenzia Entrate i metodi di calcolo del valore normale delle operazioni. Per poter dedurre, invece, i costi eccedenti il valore normale al contribuente spetta l'onere della prova. Nel caso in cui il contribuente dimostri che le operazioni rispondono ad un effettivo interesse economico la deduzione spetta in misura piena.