Per la corretta individuazione degli immobili strumentali, si rinvia all'art. 43, comma 2, del Tuir che distingue:
gli immobili strumentali per destinazione: sono quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (e non di terzi), a prescindere dalla loro natura o dalle loro caratteristiche; gli immobili strumentali per natura: sono quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione. Sono gli immobili d appartenenti ai seguenti gruppi catastali: gruppo A, limitatamente alla categoria A/10 (uffici e studi privati); gruppo B (es: collegi e convitti, uffici pubblici, scuole, biblioteche, musei, cappelle, magazzini sotterranei per deposito di derrate); gruppo C (unità immobiliari a destinazione commerciale ordinaria e varia, quali negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori); gruppo D (immobili a destinazione speciale, quali opifici, alberghi, case di cura ed ospedali con fine di lucro, istituti di credito), gruppo E (immobili a destinazione particolare, quali costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche).Per le imprese individuali, affinché l'immobile possa considerarsi strumentale ai fini fiscali, è necessaria la preliminare iscrizione del bene in contabilità (nel libro inventari, nel libro cespiti ammortizzabili o tenuti contabilmente in memoria).
Per i lavoratori autonomi la strumentalità dell'immobile può invece essere solo per destinazione.
Non è mai ammessa la deducibilità dell'IMU riferita:
agli immobili che, sebbene strumentali per natura, sono destinati alla vendita (i cosiddetti "beni merce"); agli "immobili patrimonio" (quelli relativi a imprese commerciali che non costituiscono né beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa), a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza; alle aree fabbricabili.