Il primo - Disposizioni in materia di depenalizzazione a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 - trasforma alcuni reati in illeciti amministrativi, anche al fine deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale e per rendere più effettiva la sanzione. L'intervento nasce dalla considerazione che, rispetto a tali illeciti, una sanzione certa in tempi rapidi abbia più forza di prevenzione della minaccia di un processo penale, che, per il particolare carattere dell'illecito e per i tempi del procedimento penale, rischia di causare una mancata sanzione.
Vengono depenalizzati tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti invece nel codice penale.
Rimangono invece esclusi dal provvedimento i reati che, pur prevedendo la sola pena della multa o dell'ammenda, attengono alle normative su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d'azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti.
Il secondo - Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67 - nasce con l'obiettivo di costruire una sanzione più efficace ed effettiva nei confronti di illeciti di più scarsa offensività, ma che comunque meritano una risposta adeguata da parte dello Stato.
La persona offesa potrà ricorrere al giudice civile per il risanamento del danno. Il magistrato, accordato l'indennizzo, per alcuni illeciti stabilirà anche una sanzione pecuniaria che sarà incassata dall'erario dello Stato. L'intervento riguarda illeciti come l'ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario e quindi in danno degli altri comproprietari, l'appropriazione di cose smarrite: per questi la sanzione va da cento a ottomila euro e raddoppia invece per gli illeciti relativi all'uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private.
Rimangono esclusi alcuni reati di occupazione di beni immobili privati che presentano una offensività elevata, quali l'usurpazione di immobili, l'invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi, fattispecie sanzionatorie del passato che colpiscono condotte oggi in drammatica espansione come l'occupazione abusiva di alloggi o di case di villeggiatura.
Il gettito della sanzione civile devoluta allo Stato, che si aggiunge al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa, sarà devoluto a Cassa Ammende e servirà pertanto a incrementare il plafond destinato a progetti di riqualificazione dell'edilizia giudiziaria e per il reinserimento sociale dei detenuti.