Notizie | Approfondimenti | Scadenze

Martedì 11 luglio 2006

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO D'IMPRESA

a cura di: AteneoWeb S.r.l.


tratto da www.fiscooggi.it Tra le novità, la durata minima dell'ammortamento "fiscale" dei marchi, passata da dieci a diciotto anni

Tra i diversi provvedimenti di natura tributaria introdotti con il decreto legge n. 223, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, una particolare attenzione meritano quelli che vanno a incidere direttamente sulle regole di determinazione del reddito d'impresa. La maggior parte delle disposizioni modificative degli articoli del Tuir, toccati dal "decreto legge recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", è contenuta nell'articolo 36 dell'atto normativo, rubricato, in maniera molto esplicativa, "Recupero di base imponibile". Di impatto anche i commi da 45 a 48, del successivo articolo 37 (Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario).

In attesa di eventuali modifiche, possibili in sede di conversione del decreto legge, è senz'altro utile effettuare una ricognizione sulle nuove disposizioni, così come al momento si presentano.

Ammortamento anticipato di mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio dell'impresa
(Articolo 36, comma 5, in modifica all'articolo 102, comma 3, del Tuir)
Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir, vale a dire per autovetture e autocaravan, individuati dall'articolo 54 del Codice della strada, nonché per ciclomotori e motocicli che non costituiscono beni strumentali nell'attività dell'impresa, non è più ammesso, anche se gli stessi beni sono stati acquistati nel corso di precedenti periodi di imposta, il ricorso all'ammortamento anticipato.
Non sarà, perciò, più possibile, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge in questione, "raddoppiare" l'aliquota di ammortamento dei beni prima indicati, nell'anno in cui per la prima volta essi sono entrati in funzione e nei due successivi.

Ammortamento fabbricati strumentali
(Articolo 36, comma 7)
Il costo dei fabbricati strumentali, ai fini dell'ammortamento, deve essere assunto al netto di quello delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza, così come, del resto, prevede la stessa disciplina civilistica ("nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore dei terreni va scorporato ai fini dell'ammortamento sulla base di stime" - principio contabile n. 16).
Il valore dell'area da scorporare dal costo del fabbricato è il maggiore fra quello iscritto in bilancio e quello corrispondente al 20 per cento (percentuale elevata al 30 per cento per i fabbricati industriali) del costo complessivo.
La norma si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti.

Minusvalenze da assegnazione
(Articolo 36, comma 18, in modifica all'articolo 101, comma 1, del Tuir)
Non costituiscono, a far data dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, minusvalenze deducibili quelle realizzate a seguito di assegnazione dei beni d'impresa (diversi da quelli che generano, ai sensi dell'articolo 85 del Tuir, ricavi) ai soci o dalla loro destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.
Avranno, quindi, rilevanza fiscale le sole minusvalenze generate dalla cessione a titolo oneroso del bene, o dal risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dello stesso.

Rischio contrattuale per opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
(Articolo 36, comma 20, in modifica all'articolo 93 del Tuir)
E' soppressa la disposizione (articolo 93, comma 3, del Tuir) che prevede la possibilità di ridurre, a titolo di rischio contrattuale, il valore delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, del due per cento (o del quattro, per i lavori eseguiti all'estero, con corrispettivi dovuti da soggetti non residenti).

Ammortamento beni immateriali
(Articolo 37, comma 45, in modifica all'articolo 103, comma 1, del Tuir)
Cambia la durata minima dell'ammortamento "fiscale" per i beni immateriali indicati al comma 1 dell'articolo 103 del Tuir.
Per il "costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico", la quota massima deducibile nell'esercizio sale da un terzo al 50 per cento, abbassando da tre a due anni il periodo minimo di ammortamento.
Per quanto riguarda i marchi, invece, si va in direzione opposta: il loro costo è ammortizzabile, in ogni esercizio, in misura non superiore a un diciottesimo dello stesso.

Da considerare che la nuova disciplina trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge anche per le quote di ammortamento relative ai costi sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti; per quanto riguarda i brevetti, però, l'innalzamento della quota massima deducibile per esercizio si applica limitatamente a quelli registrati a partire dal 4 luglio 2006, ovvero nei cinque anni precedenti.

Spese di ricerca e sviluppo
(Articolo 37, comma 47, in modifica all'articolo 109, comma 4, del Tuir)
Le spese relative a studi e ricerche di sviluppo rientrano fra quelle per cui è ammessa la deduzione extracontabile delle maggiori quote, rispetto a quelle imputate al conto economico, utilizzando il quadro EC del modello Unico.

Alfonso Lucarelli


AteneoWeb

Via Nastrucci, 23 | 29122 Piacenza | Italy
staff@ateneoweb.com