Quindi, se l'impossibilità di svolgere il servizio da parte di un docente non è colpa sua, poiché il servizio viene interrotto a causa di un evento imprevisto o comunque inevitabile (esempi: un'eccezionale situazione di mal tempo, un'ordinanza del sindaco, lo svolgimento di un pubblico concorso nei locali scolastici, l'insediamento come seggio, nella scuola, per svolgere elezioni politiche), tale servizio non viene fornito e non deve essere recuperato.
Ciò significa che gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate [1].
Pertanto, le assenze dei docenti dalle attività didattiche per i motivi di cui sopra e per altri similari sono equiparabili a quelle avvenute in situazioni di emergenza per esigenze straordinarie e indifferibili - dunque, non imputabili agli stessi -. Tale tipo di assenza non va recuperata dal docente né utilizzandolo in altro plesso, né impiegandolo successivamente in ore di recupero.
Possibili rimedi
Nel caso in cui un insegnante fosse distaccato dal proprio dirigente scolastico in altre strutture dello stesso istituto - in occasione di una consultazione elettorale - dovrebbe rivolgersi al giudice del lavoro per far cessare la illegittima condotta del dirigente.
[1] Ordinanza Ministeriale 185/1995, art. 3, c. 30
Avv. Massimo Coppin