Come noto, il Consiglio dei Ministri dello scorso 6 agosto, recependo le ultime richieste di modifica presentate dal Parlamento, ha dato il via libera definitivo allo schema del Decreto, in attuazione dell'articolo 12, della Legge Delega Fiscale 11 marzo 2014, N.23.
Le disposizioni del decreto hanno lo scopo di favorire l'attività transnazionale delle aziende italiane, nonché l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea, tenendo altresì conto dei più recenti orientamenti emersi in sede Ocse, e degli sviluppi della discussione a livello europeo sull'adozione di una base imponibile comune consolidata (CCCTE: Common Consolidated Corporate Tax Base).
Come riportato nella Relazione illustrativa allo schema base del decreto, gli interventi di riordino, in conformità ai principi e ai criteri direttivi indicati nella legge, devono perseguire lo scopo principale di rendere il nostro Paese maggiormente attrattivo e competitivo per le imprese italiane, ovvero quelle straniere che intendono operare in Italia.
Si tratta di un obiettivo prioritario non più rinviabile, in quanto l'internazionalizzazione delle imprese è un corollario dei molteplici, costanti e rapidi cambiamenti dello scenario economico mondiale. I processi di globalizzazione hanno dato luogo a significative trasformazioni nelle strutture produttive e nei mercati, determinando anche profondi e rapidi cambiamenti nella posizione competitiva di molti Paesi europei.
Nel processo di globalizzazione attualmente in corso emerge, innanzitutto, la rilevanza della frammentazione internazionale dei processi produttivi. Gli scambi transnazionali di materie prime e beni finali sono ormai soltanto una delle componenti dell'integrazione internazionale e stanno assumendo un peso meno preponderante rispetto al fenomeno nel suo complesso. L'apertura di nuovi mercati e l'emergere di nuovi importanti concorrenti ha modificato gli equilibri esistenti e reso lo scenario competitivo internazionale più complesso, con la crescita e la diffusione di affiliate estere tra gli elementi sempre più rilevanti nell'attività internazionale delle imprese.
Per operare sui mercati esteri le imprese devono superare barriere informative superiori a quelle riscontrate sul mercato domestico, che scaturiscono sia dalle inevitabili diversità culturali e regolamentari sia dall'esistenza di ostacoli burocratici e legali. Quale che sia la forma di internazionalizzazione prescelta (insediamento produttivo, sviluppo di una rete commerciale e logistica, definizione di servizi post-vendita, semplice esportazione), le imprese investono risorse ingenti nell'estendere all'estero la propria rete di rapporti e relazioni, con nuovi partner e istituzioni.
"Il ruolo che il fisco può e deve svolgere a sostegno dell'internazionalizzazione", così continua la Relazione illustrativa, "è quello di ridurre i vincoli alle operazioni transfrontaliere e di creare un quadro normativo quanto più certo e trasparente per gli investitori.
Si tratta di interventi concernenti vari aspetti della fiscalità internazionale finalizzati a:
creare un contesto di maggiore certezza, anche eliminando alcune lacune dell'ordinamento domestico; ridurre gli adempimenti per le imprese e i relativi oneri amministrativi; adeguare la normativa interna alle recenti pronunce giurisprudenziali della Corte di Giustizia; eliminare alcune distorsioni del sistema vigente."Il Decreto, nella sua versione definitiva, si compone di 17 articoli, dei quali:
L'articolo 17, concerne l'ordinaria disposizione in merito alla copertura finanziaria della legge. L'articolo 16, Regime speciale per lavoratori rimpatriati, determina un abbattimento della base imponibile reddituale in capo ai lavoratori dipendenti laureati e specializzati che trasferiscano la loro residenza fiscale nel territorio nazionale, e ha una durata temporale: il beneficio, infatti, si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i 4 periodi successivi. Per tutti i restanti articoli (1 - 15), la rispettiva data di entrata in vigore è stabilita a differenti scadenze.Riepiloghiamo tali termini di decorrenza nella tabella seguente.
TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI
Occorrerà, dunque, fare particolare attenzione alle operazioni già svolte nel corrente anno 2015, incominciando se del caso a predisporre i relativi nuovi accordi collaborativi preventivi da presentare all'Agenzia delle Entrate, posto che la maggior parte delle disposizioni entra in vigore a partire già da quest'anno.
Tra tutte, ci pare opportuno rammentare, in quanto di particolare rilievo, soprattutto le novità concernenti la normativa CFC, Exit Tax, credito di imposta e residenza fiscale di controllate, collegate e stabili organizzazioni.