Secondo la Commissione Tributaria Regionale della Liguria (sentenza del 7 dicembre 2017, n. 1745) è giuridicamente inesistente l'intimazione di pagamento notificata tramite PEC, in formato PDF senza la firma digitale.
L'atto spedito a mezzo per in formato pdf, infatti, non è un atto originale ma solamente una copia informatica dell'originale o, al limite, della copia informatica di un documento analogico.
Un atto siffatto - afferma la Commissione - non è idoneo a garantire con certezza né l'autore né la sua integrità.
A tal fine è necessario che l'atto sia munito di firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005.
Oltre a questo, è altresì necessario, ai fini della prova della notifica a mezzo pec, che le copie cartacee delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna siano munite di idonea attestazione di conformità, apposta da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
In mancanza, le stesse potranno essere disconosciute dal contribuente, così rimanendo prive di valenza probatoria. Si evindenzia che il disconoscimento formale delle ricevute è un preciso onere processuale, in mancanza del quale le copie cartacee varranno al pari degli originali informatici (in tal senso si cita la Commissione Tributaria di Napoli, sentenza del 17 novembre 2016, n. 21038 secondo cui a fronte della contestazione del ricorrente relativa alla mancata ricezione della cartella, Equitalia ha prodotto in atti copia analogica delle ricevute di accettazione e consegna della notifica PEC prive di qualsiasi attestazione di conformità ai rispettivi documenti informatici dalle quali sono state estratte, le quali ricevute cartacee però, "non essendo state formalmente oggetto di disconoscimento da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 23, comma 2 CAD, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono estratte").
La Commissione ha valutato che la carenza dei requisiti sopra detti, impedisce alla radice la formazione del complesso atto processuale, come disciplinato dalle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del Decreto del Ministero della Giustizia n. 44/2011.
Sulla base di tali principi, la notifica a mezzo pec di un mero pdf senza firma digitale dovrà considerarsi inesistente, e non semplicemente nulla.
La differenza è importante in quanto la nullità potrebbe ritenersi sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso, mentre l'inesistenza è insanabile.
Nello stesso senso, si segnalano le seguenti pronunce:
di Antonella Pedone