Prende sempre più corpo la tesi sull'inesistenza delle cartelle esattoriali notificate dalla società di riscossione direttamente per posta, attraverso una semplice raccomandata a.r, senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario o di altro soggetto espressamente autorizzato dalla Legge.
Ed infatti, la società di riscossione "Equitalia E.TR. SpA" non ha promosso appello avverso la sentenza n. 350/01/2010 depositata in data 18 novembre 2010 dalla Prima Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, che in un ricorso depositato nel maggio 2010, di rilevante entità economica ( € 279.275,60 - duecentosettantanovemiladuecentosettantacinque/60), ha così deciso:
"…..valuta assorbente di ogni altra questione dibattuta tra le parti l'eccezione di nullità della notifica della cartella di pagamento impugnata, dovendosi rilevare che l'ar. 26 del DP 602/1973 richiede espressamente e comunque la notifica dell'atto impositivo predetto, notifica che può avvenire "anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento" ma sempre per il tramite di un soggetto abilitato. Sono a tal fine illuminanti gli artt. 148 e 149 del cpc e l'art. 3 della legge n. 890/1982, che specifica le singola formalità che l'intermediario qualificato ( Ufficiale Giudiziario o altro soggetto autorizzato) deve compiere quando ricorre per la notificazione all'Ufficio Postale a cominciare dalla stesura della relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto. Poiché nulla di tutto ciò si è in concreto verificato, ne consegue la nullità insanabile della notifica".
La citata sentenza passata in giudicato costituirà certamente "un pilastro" sul quale i contribuenti interessati potranno erigere le loro granitiche difese giudiziarie e potrebbe mettere in serio pericolo il recupero di circa 30 milioni di cartelle esattoriali.
Avv. Gian Paolo Stanizzi