A tal proposito va detto, infatti, che la normativa ancora vigente (art. 13, D.P.R. n. 3 del 1957) impone al pubblico dipendente un dovere di collaborazione con tutti i colleghi e, pertanto, il reato di abuso d'ufficio si concretizza anche con la sola violazione dell'art. 97 Cosituzione, sull'imparzialità della pubblica amministrazione, per la parte in cui vieta al pubblico ufficiale di mettere in atto ingiustificate preferenze o favoritismi.
Avv. Amilcare Mancusi