Persiste l'obbligo, tramite l'invio di una raccomandata a/r, di avvisare l'utente del mancato pagamento della bolletta e del conseguente rischio di subire la sospensione della fornitura di elettricita' o gas, con queste novita':
il termine di pagamento ingiunto con la lettera NON puo' essere inferiore a 15 giorni dall'invio della stessa, 5 in piu' rispetto al termine precedentemente valido. Non solo: nella lettera deve essere specificato il giorno dal quale parte il conteggio del termine, e se esso non corrisponde all'invio (ma all'emissione) il termine minimo utile per pagare dev'essere di 20 giorni; il termine entro il quale puo' scattare la sospensione della fornitura, che ugualmente deve essere indicato nella lettera, NON puo' essere inferiore a tre giorni lavorativi dalla scadenza utile per pagare; in caso di mancato rispetto dei propri obblighi o dei termini suddetti il fornitore deve accreditare in bolletta un indennizzo automatico che in alcuni casi e' di 30 euro (sospensione della fornitura senza aver inviato il preavviso) ed in altri e' di 20 euro (sospensione della fornitura attivata prima della scadenza del termine utile per pagare o prima dei tre giorni lavorativi successivi). Di tale suo nuovo obbligo il fornitore deve dare notizia nella lettera di preavviso.Si ricorda che nella lettera di preavviso deve anche essere resa nota la modalita' con la quale l'utente deve comunicare al proprio fornitore l'avvenuto pagamento. Solitamente viene indicato un numero di fax ma per sicurezza e' bene -soprattutto se si e' a ridosso della scadenza del termine utile per pagare- inviare una raccomandata a/r. Si ricorda anche che se la comunicazione avviene quando l'utenza e' gia' sospesa, la riattivazione deve avvenire entro massimo 2 giorni feriali (uno nei contratti di energia elettrica se la comunicazione viene fatta entro le ore 18), pena il pagamento da parte del fornitore di un indennizzo di 30 euro.
Infine e' bene sapere che la riscossione degli indennizzi automatici NON pregiudica mai la possibilita' di chiedere un rimborso del danno, procedendo, come primo passo, con l'invio di una messa in mora.
Per approfondimenti sull'argomento si vedano le nostre schede pratiche
- ENERGIA ELETTRICA: CONDIZIONI CONTRATTUALI DI FORNITURA E PREZZI
- GAS: UNA GUIDA
(*) in un primo tempo l'entrata era prevista per il 1/5/2013, rimandato poi al 1/9/2013. Si veda la Delibera AEEG 67/2013 modificata ed integrata dalla Delibera 173/2013, qui i testi
a cura di Rita Sabelli