Per individuare la fascia di appartenenza l'ente cooperativo deve contestualmente possedere i parametri previsti nella tabella; nel caso in cui anche un solo parametro venisse superato l'ente è tenuto al pagamento del contributo indicato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto.
I parametri di riferimento devono essere rilevati al 31 dicembre 2010.
Esempio
n. soci 90
capitale sottoscritto €. 6.000,00
fatturato €. 400.000,00
il contributo che la cooperativa dovrà versare è pari a €. 1.350,00 (fascia c)
Calcolo del contributo
I contributi indicati nella tabella devono essere aumentati del 50% per gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale e del 30% per le cooperative sociali; gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi l'aumento del 50% non viene applicato nel caso in cui gli stessi non abbiano avviato o realizzato un programma edilizia.
Le cooperative edilizie di abitazione non assoggettabili a revisione annuale devono versare un contributo maggiorato del 10%, come disposto dall'art. 20, comma c) della legge n. 59/92.
Chi versa il contributo minimo
Gli enti cooperativi che hanno deliberato lo scioglimento entro il termine di pagamento del contributo 2011/2012 sono tenuti al versamento di €. 280,00.
Esonero dal pagamento
Gli enti iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2011 sono esonerati dal versamento del contributo. Gli altri enti cooperativi di nuova costituzione sono tenuti al versamento del contributo entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese; i parametri di riferimento per la determinazione della fascia contributiva sono quelli rilevabili al momento dell'iscrizione al registro citato.
Modalità di riscossione
I contributi sono riscossi esclusivamente per tramite dell'Agenzia delle Entrate attraverso versamento su modello F24 e utilizzando i seguenti codici:
Cod. 3010: contributo biennale;
maggiorazioni del contributo (escluso il 10% dovuto dalle cooperative edilizie);
interessi per ritardato pagamento
Cod. 3011: maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie;
interessi per ritardato pagamento
Cod. 3014: sanzioni
I contributi di pertinenza delle Centrali Cooperative, dovuti dagli enti associati, sono riscossi dalle Centrali stesse.
Il contributo deve essere versato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel caso la cooperativa versi il contributo entro un mese dalla scadenza dovrà pagare una sanzione pari al 5% del contributo stesso, oltre che gli interessi di mora; se, al contrario, il versamento avviene oltre un mese dalla scadenza la sanzione dovuta sarà pari al 15% del contributo (D.M. 18 dicembre 2006 art. 4 comma 2 e art. 5).
Note:
(1) Nelle cooperative edilizie il fatturato è pari all'incremento di valore dell'immobile rilevato nel totale delle
voci B II o C I dello stato patrimoniale (art. 2424 codice civile) ovvero al «valore della produzione» di cui
alla lettera a) - precisamente lettera A2) e/o A4) - dell'art. 2425 del codice
civile.
(2) Maggiorazione comunque dovuta alla P.A. anche da parte delle cooperative edilizie aderenti ad
Associazioni Nazionali di Rappresentanza e dalle stesse vigilate (il relativo versamento deve effettuarsi a
mezzo mod. F24).