GIURISPRUDENZA ANTECEDENTE IL DECRETO
La legge 31 gennaio 1992 n. 59 all'art. 11 ha istituito a carico delle cooperative e dei loro consorzi un contributo pari al 3% degli utili conseguiti nell'esercizio, destinati al finanziamento di iniziative per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Il D.M. 9 gennaio 2004 indicava all'art. 1 "I contributi per le spese riguardanti le ispezioni ordinarie di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, la quota degli utili annuali di cui all'art. 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le sanzioni e gli interessi di cui all'art. 20, comma 5, della predetta legge n. 59 del 1992, sono versati dalle societa' cooperative e dai loro consorzi con le modalita' previste dall'art. 17, comma 2, lettera h-ter), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241." Con successivo D.M. 11 ottobre 2004 è stato fissato come termine per il pagamento del contributo il 30 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio d'esercizio. Il D.M. 1° dicembre 2004 ha stabilito, invece, che le società cooperative il cui esercizio non coincide con l'anno solare, versino il 3% entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio.Modalità di riscossione
I contributi sono riscossi esclusivamente per tramite dell'Agenzia delle Entrate attraverso versamento su modello F24 e utilizzando il seguente codice tributo:
Cod. 3012: "quota del 3% degli utili di esercizio e interessi - art. 11, comma 4 e 6, legge n. 59/1992".