L'eredità
Ad oggi nel nostro ordinamento non vi è alcuna disciplina che prenda in considerazione le questioni ereditarie delle coppie di fatto. Per regolamentare tali aspetti, dunque, bisogna innanzitutto tener presente che dalla convivenza non deriva alcun diritto di successorio.
Per poter sopperire a questa lacuna, ciascuno dei conviventi dovrà ricorrere necessariamente al testamento a favore dell'altro, con alcune avvertenze. Al partner potrà essere destinata unicamente la quota disponibile dell'eredità, mentre non potrà essere intaccata la legittima, ossia la porzione del patrimonio destinata ai parenti più stretti. Inoltre, non è possibile, anzi è nulla per violazione al divieto di patti successori, l'assunzione dell'obbligo di uno dei conviventi a nominare il partner come suo erede.
Convivenza e casa familiare
Sul rapporto tra unione di fatto e casa familiare si concentrano buona parte delle discussioni in materia e sulle quali, però, anche sul web vi è grande confusione. Rispondiamo ad alcune domande che frequentemente ci rivolgete:
Al termine della convivenza il partner non proprietario dell'abitazione può essere allontanato? No, per effetto della convivenza sorge tra le due persone un c.d. consorzio familiare, ed il convivente non proprietario diventa detentore qualificato dell'immobile (Cass. 7/2014). Questo significa che se il partner proprietario volesse allontanarlo dall'abitazione, il convivente non proprietario potrebbe ricorrere, del tutto legittimamente, alla tutela possessoria. Il convivente può subentrare nel contratto di locazione stipulato dal compagno deceduto? Sì, anche a prescindere dalla presenza di figli della coppia. La sentenza della Corte Costituzionale n. 404/1988 ha, infatti, aggiunto all'art. 6 della legge. 392/1978 (in materia di locazione di immobili urbani), che stabilisce che "in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi", anche il convivente more uxorio. Avv. Matteo Magri