In sede di conversione nella Legge 11/11/2014 n. 164 del D.L. 12.9.2014 n. 133, all'articolo 32 bis è stato aggiunto il seguente comma
"Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni".
Rammentiamo che ai sensi del D.lgs. 286/2005, articolo 2, vengono individuate le seguenti definizioni nel contratto di trasporto:
a) attività di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
b) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
c) committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
d) caricatore, l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;
e) proprietario della merce, l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.
Secondo la nostra interpretazione (sottolineando che è da reputarsi tale) ne deriverebbe che il pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto merci su strada debba essere effettuato esclusivamente con strumenti tracciabili (assegni, bonifici, carte di credito etc.) con esclusione del contante, indipendentemente dal fatto che la somma da corrispondere sia non superiore ai 999,99 €. (attuale limite per il pagamento in contanti).
Le parti interessate da un contratto di trasporto merci su strada sono, di norma, il committente, il vettore, l'eventuale sub vettore, l'eventuale spedizioniere; quindi tutti i pagamenti che intercorrono tra
Committente ˃ eventuale spedizioniere ˃Vettore ˃ eventuale subvettore
NON POSSONO ESSERE ESEGUITI PER CONTANTI INDIPENDENTEMENTE DALL'IMPORTO
In estrema sintesi:
Il committente non potrà pagare fatture di trasporto in contanti, indipendentemente dall'ammontare della fattura
Lo spedizioniere non potrà pagare il vettore in contanti, indipendentemente dall'ammontare della fattura e non potrà incassare la propria fattura dal committente in contanti
Il vettore non potrà pagare il subvettore in contanti, indipendentemente dall'ammontare della fattura
Il vettore - il sub vettore - lo spedizioniere - non potranno ricevere pagamenti, per fatture emesse per trasporti, in contanti indipendentemente dall'ammontare della fattura
Antiriciclaggio - Controlli e segnalazione di pagamenti in contanti da parte dei Commercialisti
Per le violazioni delle disposizioni viene indicato che si applica l'articolo 51 comma 1 del D.lgs. 231/2007, che testualmente prevede che:
" I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilita' di elementi ai fini dell'attivita' di accertamento, ne da' tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate ".
I commercialisti (nonché gli altri destinatari del D.lgs. 231/2007, ad esempio coloro che svolgono in maniera professionale anche nei confronti dei propri iscritti attività in materia di contabilità e tributi, comprese le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti")che hanno notizia, procedendo alle registrazioni contabili di clienti autotrasportatori (prevalentemente in contabilità ordinaria) devono segnalare eventuali pagamenti in contanti (senza far riferimento alla soglia dei 999,99 euro, ovvero qualsiasi pagamento in contanti) riscontrati al MEF, poiché il testo di legge prevede che a tale fattispecie si applichino le disposizioni di cui all'articolo 51 comma 1 del D.lgs. 231/2007.
Ma non è sufficiente: nella redazione della contabilità (prevalentemente ordinaria) di qualsiasi cliente, occorrerà verificare che lo stesso non abbia eseguito pagamenti in contanti, indipendentemente dall'importo, nei confronti di autotrasportatori e/o spedizionieri, riferiti ad un contratto di trasporto.
In particolare si ritiene che anche il pagamento di acconti o rate relativi a fatture emesse in conseguenza di un contratto di trasporto (anche se la "rata" sia di importo inferiore ai 1.000 €.) non possa essere eseguito in contanti.
La mancata segnalazione di operazioni in contanti è punita dall'articolo 58 del D.lgs. 231/2007 con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione.
Rag. Valter Franco