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Lunedì 15 settembre 2014

Fondi di solidarietà bilaterale

a cura di: Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi


Legge 28 giugno 2012 n. 92 art. 3, Circolari INPS 8 agosto 2014 n. 99, 2 settembre 2014 n. 100.
Con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza del rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS, la Legge 92/2012 istituisce i fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalle norme in materia di integrazione salariale (art. 3 commi da 4 a 13). Formalmente istituiti presso l'INPS con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e attivati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, l'istituzione dei suddetti fondi è obbligatoria per le imprese che occupano più di 15 dipendenti, in tutti i settori nei quali non si applicano le disposizioni in materia di integrazione salariale. L'art. 3, comma 11 assegna ai fondi di solidarietà bilaterali altre possibili funzioni, oltre a quella tipica, ovvero:

assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego; prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.

In alternativa a questo modello, la Legge 92/2012 consente anche di adeguare le fonti istitutive dei fondi bilaterali già esistenti alle finalità - tipiche e non - sopradescritte, laddove tali fondi siano consolidati e in considerazione delle peculiarità del settore (ad esempio quello dell'artigianato). La Legge 92/2012 prevede inoltre l'obbligo per i settori e per le tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (che non abbiano stipulato entro il 31 marzo 2013 accordi collettivi per l'istituzione di un fondo di solidarietà bilaterale) di istituire un "fondo di solidarietà residuale", cui contribuiscano i datori di lavoro di detti settori e i lavoratori.

Per una immediata operatività di tale fondo, la Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha fissato una aliquota contributiva di finanziamento, pari allo 0,50%, a decorrere dal 1° gennaio 2014. I fondi di solidarietà residuale possono fornire anche le seguenti prestazioni:

prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quanto garantito dall'ASpI; assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni; contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea.

Viene infine sancito che il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro tramite i sopradescritti fondi, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo. In alternativa al nuovo sistema dei fondi di solidarietà, la Legge 221/2012, per raggiungere le medesime finalità e con riferimento a settori dove sia già presente un consolidato sistema di bilateralità (ad esempio il settore dell'artigianato), ha previsto l'adeguamento delle fonti normative ed istitutive dei relativi fondi bilaterali o dei fondi interprofessionali. La Legge 147/2013, per consentire la costituzione dei nuovi fondi o l'adeguamento e la trasformazione di quelli già esistenti, ha eliminato i termini inizialmente previsti dalla Legge 92/2012 e successivamente prorogati dalla L. 99/2013.

L'INPS ha poi fornito dei chiarimenti in merito alle diverse tipologie di Fondo, alle relative modalità di finanziamento e alle norme di autoregolamentazione. In particolare, le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:

a) un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore; b) un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del fondo residuale, che abbiano una media occupazionale maggiore di 15 dipendenti, sono tenute a versare i contributi di finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il contributo ordinario dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014 dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2014; dal mese di ottobre 2014 i contributi andranno versati mensilmente alle consuete scadenze retributive.

Dott.ssa Giorgia Signaroldi

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