In alternativa a questo modello, la Legge 92/2012 consente anche di adeguare le fonti istitutive dei fondi bilaterali già esistenti alle finalità - tipiche e non - sopradescritte, laddove tali fondi siano consolidati e in considerazione delle peculiarità del settore (ad esempio quello dell'artigianato). La Legge 92/2012 prevede inoltre l'obbligo per i settori e per le tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15 dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (che non abbiano stipulato entro il 31 marzo 2013 accordi collettivi per l'istituzione di un fondo di solidarietà bilaterale) di istituire un "fondo di solidarietà residuale", cui contribuiscano i datori di lavoro di detti settori e i lavoratori.
Per una immediata operatività di tale fondo, la Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), ha fissato una aliquota contributiva di finanziamento, pari allo 0,50%, a decorrere dal 1° gennaio 2014. I fondi di solidarietà residuale possono fornire anche le seguenti prestazioni:
prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quanto garantito dall'ASpI; assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni; contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione Europea.Viene infine sancito che il lavoratore sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno al reddito in costanza del rapporto di lavoro tramite i sopradescritti fondi, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo. In alternativa al nuovo sistema dei fondi di solidarietà, la Legge 221/2012, per raggiungere le medesime finalità e con riferimento a settori dove sia già presente un consolidato sistema di bilateralità (ad esempio il settore dell'artigianato), ha previsto l'adeguamento delle fonti normative ed istitutive dei relativi fondi bilaterali o dei fondi interprofessionali. La Legge 147/2013, per consentire la costituzione dei nuovi fondi o l'adeguamento e la trasformazione di quelli già esistenti, ha eliminato i termini inizialmente previsti dalla Legge 92/2012 e successivamente prorogati dalla L. 99/2013.
L'INPS ha poi fornito dei chiarimenti in merito alle diverse tipologie di Fondo, alle relative modalità di finanziamento e alle norme di autoregolamentazione. In particolare, le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:
Le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del fondo residuale, che abbiano una media occupazionale maggiore di 15 dipendenti, sono tenute a versare i contributi di finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il contributo ordinario dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014 dovrà essere versato entro il 16 dicembre 2014; dal mese di ottobre 2014 i contributi andranno versati mensilmente alle consuete scadenze retributive.
Dott.ssa Giorgia Signaroldi