Con la Circolare n. 38 del 29 dicembre 2015 l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti su quanto previsto dal Titolo II del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 1562, pubblicato sul supplemento ordinario n. 55/L alla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2015, che ha apportato rilevanti modifiche ad alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 concernente la disciplina del processo tributario.
In sintesi, le principali modifiche relative al decreto n. 546 riguardano:
l'estensione dell'ambito di applicazione della conciliazione al giudizio di appello e alle controversie soggette a reclamo/mediazione;
l'estensione dell'ambito di operatività del reclamo/mediazione alle controversie dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a quelle degli enti locali, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché alle controversie catastali;
la rivisitazione della disciplina della tutela cautelare, che è stata estesa a tutte le fasi del processo, modificando in tal modo i principi stabiliti in materia dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità;
l'esecutività immediata delle sentenze non definitive concernenti i giudizi promossi avverso gli atti relativi alle operazioni catastali e di quelle, sempre non definitive, recanti condanna al pagamento di somme a favore dei contribuenti, eventualmente subordinato alla prestazione di idonea garanzia in caso di somme di importo superiore a 10.000 euro;
il mantenimento del criterio della riscossione frazionata del tributo in pendenza di giudizio;
la previsione del giudizio di ottemperanza come unico meccanismo processuale di esecuzione delle sentenze, siano esse definitive o meno, escludendo la possibilità di ricorso all'ordinaria procedura esecutiva, contemplata dal vigente testo del decreto n. 546;
l'affidamento alla commissione tributaria, in composizione monocratica, della cognizione dei giudizi di ottemperanza instaurati per il pagamento di somme di importo non superiore a 20.000 euro e, in ogni caso, per il pagamento delle spese di giudizio;
l'innalzamento del valore dei giudizi in cui i contribuenti possono stare personalmente, senza l'assistenza di un difensore abilitato, che viene portato, dagli attuali 2.582,28 euro, a 3.000,00 euro;
l'ampliamento della categoria dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica, nella quale sono stati inseriti i dipendenti dei CAF, in relazione alle controversie che derivano da adempimenti posti in essere dagli stessi CAF nei confronti dei propri assistiti.
Le novità introdotte dal Dl n. 156/2015 di riforma del processo tributario troveranno applicazione per i giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2016.
A decorrere dal 1° giugno 2016 diventeranno immediatamente esecutive le sentenze non definitive nei giudizi sugli atti relativi alle operazioni catastali, nonché le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore dei contribuenti, pagamento che, se superiore ai 10mila euro, potrà essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia.