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Martedì 10 aprile 2012

Gli assegni familiari competono al coniuge affidatario

a cura di: La Previdenza.it


(Corte di Cassazione Sez. Sesta Civ. - Sent. del 12.01.2012, n. 326 - Mariagabriella Corbi).
Gli Ermellini si sono trovati nuovamente a doversi pronunziare circa la corresponsione degli assegni familiari, ex lege, al coniuge affidatario della prole.
L'attenzione è stata sollevata da un ex coniuge che, dopo la sentenza del Tribunale d'Appello di Napoli che avallava la decisione del Tribunale ordinario respingendo la richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento in presenza di fruizione di assegni familiari erogati dal datore di lavoro alla ex e per le due figlie, si rivolgeva alla Cassazione. L'uomo palesava fatti nuovi intervenuti come aver subito un pignoramento e la presenza di un tacito accordo con la ex moglie circa la detrazione degli assegni familiari dall'assegno di mantenimento stabilito ed omologato. I Supremi Giudici nel rigettare il ricorso hanno precisato che: gli assegni familiari "vanno, infatti, corrisposti ex lege al coniuge affidatario della prole e non debbono essere conteggiati in sede di liquidazione dell'assegno di mantenimento ( art. 211, Legge 19 maggio 1975, n. 151 - Riforma del diritto di famiglia: "il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge")."

Già poco tempo fa (Corte di Cassazione - Sezione prima Civ. n n. 25707/11) la Corte si esprimeva su tale argomento rigettando il ricorso presentato da un ex marito per poter detrarre dall'assegno di mantenimento gli assegni familiari.
L'istituzione degli assegni familiari è un' erogazione finalizzata al sostegno delle famiglie il cui reddito complessivo non supera il limite stabilito ogni anno dalla legge.

Consiste in una somma prestabilita per ogni familiare vivente a carico e che percepisca redditi personali inferiori ad un determinato importo mensile sancito dalla legge e indicizzato ogni anno.
I redditi dei familiari a carico sono soggetti all'IRPEF. Non si tiene conto dei redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Per familiari s'intende:

il coniuge, anche se legalmente separato purché sia a carico; i figli legittimi,naturali e adottivi anche se non conviventi:
di età inferiore a 18 anni;
apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 18 anni);
universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea)se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati);
inabili al lavoro (senza limiti di età);
i fratelli, le sorelle e i nipoti, conviventi:
di età inferiore a 18 anni;
maggiorenni inabili al lavoro; orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti; gli ascendenti (genitori, nonni, ecc..) ed equiparati, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto. i familiari di cittadini stranieri residenti in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

Gli emolumenti da considerare, per l'attribuzione dell'assegno, sono quelli del nucleo familiare indicati per l'IRPEF al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali, e quelli esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente ad Euro 1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Da tale reddito sono esclusi:

i trattamenti di fine rapporto(Tfr) comunque denominati e gli anticipi anticipati sui trattamenti di fine rapporto;
i vari trattamenti di famiglia stabiliti per legge, le statuizioni vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi impossibilitati a deambulare, ai pensionati di inabilità;
le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali; gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione; l'indennità di trasferta per la quota eccedente all' imposizione fiscale; gli assegni di mantenimento ricevuti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente.

Annualmente, mediante circolare, l'INPS rende noto i limiti di reddito (inerenti sia al nucleo, sia ai beneficiari) per beneficiare degli assegni familiari.

Quest'anno, circolare n° 83 del 13/06/2011, l'INPS ha pubblicato i nuovi scaglioni di reddito per ottenere l'assegno per il nucleo familiare (A.N.F.), per i lavoratori dipendenti, incrementando su base ISTAT i precedenti limiti di reddito (sono disponibili sul sito www.inps.it).

Mariagabriella CORBI


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