In particolare la norma prevede testualmente che:
l'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte; l'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.La rilevazione deve essere preventiva e coinvolge, con responsabilità solidale, sia l'imprenditore che gli eventuali organi di controllo.
L'art. 13 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede che costituiscano indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, "rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi".
A questi fini, lo stesso articolo:
In particolare, l'art. 13, dopo aver evidenziato il principio, specifica che sarà il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili che, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elaborerà con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT, gli indici significativi che, valutati unitariamente, faranno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.
Mentre gli eventi di cui ai precedenti punti a) e b) sono quindi ritenuti universalmente e singolarmente sufficienti per dare evidenza di uno stato di crisi, gli altri indici dovranno essere elaborati "su misura" (per tipologia di attività e caratteristiche e anzianità dell'impresa) e andranno "valutati unitariamente".
Del resto, in uno studio commissionatogli dal Ministero della Giustizia, Cerved ha fatto delle simulazioni utilizzando indici di bilancio, dimostrando come solo con una combinazione di due o più indici, il numero di segnalazioni potrebbe risultare ragionevole e gestibile per gli organismi di composizione della crisi.
Segnaliamo inoltre che l'impresa che non ritenesse comunque adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati dal CNDCEC potrà specificarne le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indicare, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Alla nota integrativa andrà allegata l'attestazione di un professionista indipendente che attesti l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa.
Abbiamo pubblicato Easy Alert PMI che è lo strumento realizzato da AteneoWeb per monitorare i segnali interni, sia contabili che extracontabili, delle Micro, Piccole e Medie imprese.
Easy Alert PMI calcola:
un rating unitario sui dati contabili del periodo (anche infrannuale, per assicurare un monitoraggio costante nel tempo); gli alert specifici previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; un INDICATORE DEL RISCHIO DI INSOLVENZA unitario ottenuto dalla combinazione ponderata delle informazioni quantitative (rating sui dati contabili di periodo) con quelle qualitative (rapporti con le controparti commerciali, rapporti con il sistema bancario e principali eventi gestionali).Con Easy Alert PMI si riducono al minimo i tempi per predisporre un report accurato per le dimensioni dell'azienda, personalizzato in base all'attività svolta ed ulteriormente personalizzabile da parte di chi conosce meglio i punti focali dell'impresa. I dati qualitativi sono pensati per le micro e piccole imprese ma possono infatti essere personalizzati, nel contenuto e nella ponderazione, dall'utilizzatore dello strumento.