L'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015), ha integralmente sostituito l'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, noto come "decreto Destinazione Italia"), con il quale è stato introdotto il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2015, emanato ai sensi del comma 14 della norma in vigore, sono state adottate le disposizioni applicative necessarie al pieno funzionamento dell'incentivo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione in caso di fruizione indebita.
L'Agenzia Entrate ha pubblicato la circolare n. 5/E del 16 marzo 2016 con istruzioni, chiarimenti e linee guida su come applicare il "nuovo" credito d'imposta per ricerca e sviluppo.
Tra le novità illustrate dalla circolare n. 5/E, spazio alla cumulabilità del credito d'imposta con altri bonus, tra cui quello relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dall'articolo 18 del dl 91/2014. Oltre alla cumulabilità ad ampio raggio, piena sinergia e complementarietà anche con il Patent box: i costi ammissibili al credito di imposta rilevano per l'intero ammontare anche ai fini della determinazione del reddito agevolabile da Patent box.
La nuova versione del credito d'imposta si caratterizza per una più rapida possibilità di fruizione da parte dei beneficiari e per una maggiore semplificazione delle procedure: il bonus è ora concesso in maniera automatica, a seguito dell'effettuazione delle spese agevolate, senza che si renda necessaria (come invece accadeva in passato) la presentazione di un'apposita istanza per via telematica.
Il credito d'imposta è concesso fino all'importo massimo di 5 milioni di euro a favore di ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa effettui una spesa complessiva per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro.
L'aliquota da applicare per il calcolo del bonus varia a seconda della "tipologia" di spesa sostenuta. In particolare, le spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dell'agevolazione, e comprensive dei costi relativi al personale altamente qualificato e alla ricerca extra-muros, beneficiano dell'aliquota del 50%, mentre quelle rappresentate dalle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio e dai costi relativi a competenze tecniche e privative industriali, beneficiano dell'aliquota del 25%.
Il credito d'imposta è destinato alle imprese che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dal settore in cui operano, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni aziendali, investono in attività di ricerca e sviluppo. Anche gli enti non commerciali possono beneficiare del bonus, in caso esercitino un'attività commerciale. Ad essi vanno poi aggiunti i consorzi e le reti di imprese, a patto che effettuino attività di ricerca e sviluppo.
L'incentivo può interessare anche le imprese neo-costituite, la cui attività è stata intrapresa a partire dal 2015.
E' richiesta la predisposizione di un'apposita documentazione contabile con l'indicazione dell'effettività dei costi sostenuti e con l'attestazione di regolarità formale, da esibire in caso di controlli. La documentazione deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale, oppure da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.