L'ultimo anno è stato particolarmente ricco di provvedimenti legislativi in materia di costi black list.
Richiamando l'attenzione su quanto avevamo già avuto modo di scrivere in un nostro precedente intervento, circa due mesi fa, in premessa, occorre ricordare quanto segue.
Fatte queste dovere precisazioni, è poi necessario rappresentare come, mentre le disposizioni di detto ultimo punto 4 (Legge di Stabilità 2016) entrano in vigore solamente con riferimento all'anno 2016 (e, dunque, i loro effetti si rifletteranno nel Modello Unico 2017), i provvedimenti ricordati al precedente punto 3 (Decreto Crescita e Internazionalizzazione) concernono l'esercizio sociale 2015 - i cui bilanci ci si accinge a predisporre - e il conseguente Modello Unico 2016.
A parere di chi scrive, l'intervento del Legislatore nell'ultima Stabilità appare quanto mai criticabile, atteso che, una volta deciso (correttamente) di uniformare la normativa nazionale in funzione di quelle che erano in proposito le raccomandazioni espresse nelle Linee Guida OCSE, non aveva più alcun senso prevederne l'entrata in vigore solo nel 2016, lasciando in piedi, per il 2015, un regime di tipo "transitorio" particolarmente difficile da interpretare e - assai presumibilmente - foriero di corposo contenzioso.
In ogni caso, noi operatori, nella redazione del bilancio 2015 e del Modello Unico 2016, dovremo limitarci a tenere in debito conto che si avrà la possibilità di dedurre i costi concernenti fatture emesse da società residenti in Paesi e territori black list, solo fino al limite dell'aleatorio "valore normale". Oltre tale soglia, occorrerà essere in grado di dimostrare (seconda esimente, previgente comma 11, art. 110, TUIR) che le operazioni poste in essere rispondano a un effettivo interesse economico e abbiano avuto concreta esecuzione.
La fondamentale "gatta da pelare" sarà, allora, quella concernente l'individuazione del citato "valore normale". Alcune brevissime osservazioni in proposito.
Un nostro cliente italiano ci mostra una fattura black list di importo pari a 1.000.
L'art. 9, comma 3, TUIR prevede che:
"Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso."
La normativa, dunque, consente un'agevole quantificazione del "valore normale" soltanto laddove sia possibile acquisire alcune ben precise informazioni di carattere commerciale, generali (con riferimento al mercato di approvvigionamento) e individuali (con riguardo al fornitore). Peraltro, chi si occupa della materia sa bene che, nella stragrande maggioranza dei mercati black list, assai di rado tali dati sono disponibili.
Previa opportuna informativa al cliente, in dette fattispecie, apparirà quindi fondamentale farsi rilasciare un'indispensabile nota documentale da parte del medesimo, dalla quale si evinca il dato di interesse (valore normale dei beni/servizi di riferimento, alla data di acquisto, nel mercato da cui provengono).
Dopo di che, previa indicazione separata del costo fatturato, tra le variazioni in aumento nel Modello Unico, si procederà a dedurne integralmente solo l'importo che risulterà entro il limite del citato valore normale.
Se, detto importo è (come in genere capita) inferiore al totale della fattura, la differenza registrata potrà parimenti essere portata in deduzione soltanto laddove si abbia la possibilità di dimostrare che l'operazione posta in essere risponda a un effettivo interesse economico e abbia per ciò stesso avuto concreta esecuzione.
Ergo, se il nostro particolare caso ci consente di essere in possesso di questa documentazione probatoria, potremo procedere in tal senso (fermo restando che si tratta comunque di valutazioni che contengono un'alea legata a interpretazioni - quanto meno in parte - soggettive). In ipotesi contraria, evidentemente, una porzione della spesa sostenuta rimarrà indeducibile dal punto di vista fiscale, ferma restando l'appostazione contabile civilistica nel bilancio.