Notizie | Approfondimenti | Scadenze

Giovedì 6 maggio 2010

I TERMINI DI ACCERTAMENTO IN PRESENZA DI FATTISPECIE A RILEVANZA PENALE

a cura di: Bollettino Tributario d'Informazioni


Spunti critici e riflessioni a valle della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 54/E del 23 dicembre 2009.

1. I TERMINI "PROLUNGATI" DI DECADENZA DELL'ACCERTAMENTO

Con l'art. 37, commi da 24 a 26, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, sono stati modificati - sia ai fini delle imposte sul reddito, che ai fini IVA - i termini di decadenza per l'attività di accertamento di cui, rispettivamente, all'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 57 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
La norma in esame, secondo le prime indicazioni allora fornite dall'Agenzia delle entrate, mira a garantire, esclusivamente a fronte di fattispecie che assumono rilevanza penale, l'utilizzabilità da parte dell'Amministrazione finanziaria degli elementi istruttori che dovessero emergere nel corso delle indagini condotte dall'Autorità giudiziaria per un periodo di tempo più ampio rispetto a quello (generalmente) previsto a pena di decadenza per l'accertamento.

È, infatti, previsto che l'ordinario termine di decadenza per l'attività di accertamento sia aumentato al doppio quando il contribuente abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio abbiano notizia di un reato (cd. notitia criminis), perseguibile d'ufficio nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, ipotesi in cui detti soggetti sono tenuti a farne denuncia per iscritto all'Autorità giudiziaria ordinaria.

In tali casi l'Amministrazione potrà, dunque, sia ai fini delle imposte sui redditi (ex art. 43 del D.P.R. n. 600/1973) che dell'IVA (ex art. 57 del D.P.R. n. 633/1972), notificare gli avvisi di accertamento in un più ampio termine, rispettivamente, in scadenza:

il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione sarebbe dovuta essere presentata, nel caso di omessa presentazione o di presentazione di dichiarazione nulla.

L'ampliamento dei termini nel senso sopra esposto è, tuttavia, limitato al solo periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione che assume rilevanza penale, mentre non si estende ad altri periodi d'imposta, per i quali valgono gli ordinari termini per l'accertamento.

Per visualizzare l'intero articoli clicca qui.
Per abbonarsi al Bollettino Tributario e ricevere l'omaggio di AteneoWeb clicca qui.

 

Bollettino Tributario

AteneoWeb

Via Nastrucci, 23 | 29122 Piacenza | Italy
staff@ateneoweb.com