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Martedì 24 settembre 2013

Il calcolo degli interessi anatocistici

a cura di: AteneoWeb S.r.l.



Come noto, già con la sentenza n. 21095 del 04/11/2004 le SSUU della Cassazione hanno posto una pietra tombale sull'annosa questione dell'anatocismo bancario, dichiarando definitivamente illegittima la prassi bancaria che capitalizzava gli interessi maturati sul conto corrente.
Tale sentenza, tuttavia, non ha risolto alcune problematiche connesse alle conseguenze di tale declaratoria di illegittimità: in particolare, la problematica relativamente alla quale più si dibatte concerne, senza dubbio, la possibilità per le banche di ottenere la rielaborazione dei conti correnti con determinazione degli interessi a proprio favore con capitalizzazione annuale in luogo di quella trimestrale, cosi come del resto effettuato per la determinazione degli interessi a favore del correntista.

Nonostante vi siano state, in prossimità della menzionata sentenza delle SSUU, alcune pronunce giurisprudenziali tese a riconoscere la legittimità della capitalizzazione annuale, negli ultimi tempi giurisprudenza pressoché costante si e', invece, orientata verso la declaratoria di illegittimità tout court della capitalizzazione degli interessi bancari, con conseguente necessità di rideterminare i saldi dei conti correnti bancari sostituendo la capitalizzazione trimestrale con l'interesse "semplice", ovvero il metodo che prevede la determinazione dell'interesse al termine del rapporto in un'unica soluzione senza possibilità, pertanto, di poter portare a capitale gli interessi maturati durante il rapporto stesso.
Dal punto di vista matematico, tra i due metodi di determinazione degli interessi possono esistere enormi differenze, in particolare quando il conto corrente, il cui saldo e' oggetto di rideterminazione, e' risalente nel tempo: e' abbastanza intuibile, infatti, che maggiori sono i trimestri di durata del conto corrente, maggiore sarà l'effetto, a cascata, dell' "interesse sull'interesse" scaturente dalla prassi anatocistica.

Unitamente alla declaratoria di illegittimità dell'anatocismo, recentemente si stanno alternando anche sentenze che stabiliscono l'illegittimità' di altri usi bancari quali la commissione di massimo scoperto e, in taluni casi, anche della determinazione dell'interesse utilizzando il tasso convenzionale in luogo di quello legale.

Abbiamo pubblicato la versione aggiornata del programma "anatocismo facile": "Nuovo Anatocismo Facile - Versione completa" è il programma, sempre redatto in excel vba, che aiuta l'utente a determinare, in modo semplice ed intuitivo, il maggior interesse scaturente dalla prassi anatocistica sostituendo la capitalizzazione trimestrale con l'interesse semplice. L'utente ha, inoltre, la facoltà di poter escludere dal saldo del conto corrente le commissioni di massimo scoperto e di determinare il saldo del conto stesso sostituendo l'interesse convenzionale con il saggio legale.

Anche questa versione del programma e' stata realizzata al fine di ridurre al minimo i tempi di rielaborazione del conto corrente: tutto ciò viene attuato facendo si che l'utente debba inserire nel programma i soli "numeri" dell'estratto conto in luogo dei movimenti analitici del conto stesso. In questa sede e' appena il caso di ricordare che la frequenza dei "numeri" dipende dalle variazioni di tasso del periodo e che, pertanto, nel caso in cui nel trimestre di riferimento non vi siano variazioni di tasso, sarà utilizzato un solo "numero" per la determinazione dell'interesse periodale.
Il programma, inoltre, e' stato strutturato per essere utilizzato anche per la redazione di perizie e consulenze tecniche, grazie alla evidenziazione di prospetti e tabelle relative ai calcoli eseguiti al fine di rideterminare il saldo del conto oggetto di rielaborazione.


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